Folia Canonica 2. (1999)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Julio García Martín: Il ruolo specifico del sacerdote nelle missioni

358 JULIO GARCÍA MARTIN quanto ehe il sacerdote è strumento di Cristo e quindi deve conformarsi a lui, e accettazione degli incarichi43 44. Poi, trattandosi delle missioni da sempre si è tentuto conto dell’origine e della condizione giuridica dei presbiteri, secolari o religiosi, e dei sistema giuridico di collaborazione, come la commissione. Tutti questi sacerdoti com- pongono il presbiterio diocesano45. Tra il clero secolare ci sono quelli nativi, o indigeni, incardinati e quelli che vengono da fuori, i cosiddetti sacerdoti fidei donum. Questi sacerdoti manifestano la comunione tra le chiese e offrono una collaborazione fruttuosa. Nella provvisione degli uffici al clero secolare nativo il Vescovo diocesano tenga presente la seguente ammonizione: “Nella distribuzione degli incarichi pastorali, non si affidino ai sacerdoti locali prevalentemente le comunità già formate e attrezzate, rimettendo ai missionari quelle che iniziano o la responsa­bilité di evangelizzare nuovi gruppi. I sacerdoti locali hanno il diritto-dovere di assumersi in prima persona 1’evangelizzazione dei propri fratelli non ancora cristiani, diventando veri apostoli di frontiéra, senza aspirare agli uffici più appariscenti, ai posti più sicuri, centrali o meglio rimunerati”46. Per quanto riguarda il clero autoctono, o indigeno, 1’accettazione degli incarichi, uffici ecclesiastici, talvolta richiede superare le difficoltà specifiche e concrete, legate a situazioni socio-economiche e culturali dei luoghi, questio­ni familiari, tribali ecc., per questo è necessario il distacco dalla propria famiglia, etnia47. Ma nel caso di sacerdoti provenienti da altre chiese particolari, si devono osservare le disposizioni dei c. 271 e 790, § 2. Secondo questi canoni, ehe hanno recepito tutta una tradizione e legislazione anteriore48, questo passaggio deve essere regolato da una convenzione tra le parti interessate, nella quale siano definiti i diritti e doveri dei sacerdoti. Oggetto della convenzione49: 1) la durata dei passaggio, rinnovabile o meno; 2) le mansioni dei sacerdote e il luogo del ministero e della abitazione (=resi­denza) tenendo conto delle condizioni di vita dei luogo. Le funzioni speciali sono di due tipi: prendersi cura delfevangelizzazione di una regione: parroc­43 Redemptoris missio, n. 67: “Specialmente i sacerdoti ehe si trovano in aree a minoranza cristiana debbono essere mossi da singolare zelo e impegno missionario: il Signore affida loro non solo la cura pastorale della comunità cristiana, ma anche e soprattutto 1’evangeliz­zazione dei loro compatrioti ehe non fanno parte dei suo gregge”. 44 Guida pastorale (nt. 36), n. 27, col. 11718-11719. 45 AG 20; Postquam Apostoli, nn. 24-25; Redemptoris missio, n. 68. 46 Guida pastorale (nt. 36), n. 4, col. 11689. 47 Guida pastorale (nt. 36), n. 4, col. 11689. 48 PAULUS VI, mp. Ecclesiae Sanctae, 6. VIII. 1966, in A AS 58 (1966) 757-787; Postquam Apostoli, n. 26. 49 Postquam Apostoli, n. 27.

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