Folia Canonica 2. (1999)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Domingo J: Andrés Gutiérrez, Istituti regliosi clericali e laicali nuove nozioni e differenze

ISTITUTI RELIGIOSI CLERICALI E LAICAL1 343 spetta eseguire la sentenza ehe il giudice emise o delego da mandare ad esecuzione84 85; ha diritto cumulativo con lo stesso chierico interessato di accusare la validité della sacra ordinazione nelle cause per la dichiarazione di nullité delPordine86; ogniqualvolta egli abbia notizia “saltem verisimilem” di un delitto, deve indagare con prudenza sui fatti, le circostanze e l’imputabilité, salva restante la buona fama dell’indagato, avendo in questo caso gli stessi poteri ed obblighi che ha Fudi tore nel processo e, percio, non potendo, successi vamente fare da giudice, se si avviasse un procedimento giudiziario87. Nella stessa linea processuale-penale, gode di importanti facoltá tanto nella fase di indagine previa, quanto in quella dello svolgimento dei processo88, facoltá che fanno da complemento adeguato e dialetticamente coerente con gli obblighi ehe, negli stessi contesti, abbiamo prima scoperto89. Nel caso di ricorso gerarchico contre un decreto amministrativo prodotto nel foro esterno extragiudiziale, l’Ordinario ehe sia superiore gerarchico di colui che ha emesso il decreto, puö condizionatamente sospendere l’eseeuzione, puö ordinare al ricorrente di presentarsi personalmente per essere interrogato, mal- grado si sia valso di avvocato o procuratore, e puö anche confermare, invalidare, rescindere, revocare, correggere, subrogare e abrogare il decreto90. 2°) Appartenenti al “munus docendi” Ogni Ordinario puo restringere o togliere dei tutto ai propri presbiteri e diaconi la facoltá che hanno di predicare dovunque la parola di Dio91. Nessun’altra facoltá specifica sembra aver ricevuto FOrdinario religioso nel settore delle altre manifestazioni codificate peculiari dei “monus docendi”, ma pare innegabile il rilievo straordinario che da sola riesce a mostrare questa facoltá, in quanto puö condizionare radicalmente Fesercizio dei dovere-diritto di proclamare la parola di Dio. 3°) Appartenenti al “munus sanctificandi” Come accadeva nel caso degli obblighi, la consistenza della figura delFOr- dinario appare sensibilmente e comprensibilmente aumentata, rispetto alie facoltá magisteriali, se studiato come santificatore. 84 Cf. c. 1480. 85 Cf. c. 1653 § 3. Che eccezionalmente sia lui stesso, FOrdinario, trova fondamento nel voto di ubbidienza dei reo, suddito suo; ma forse sarebbe meglio che fosse diversamente. 86 Cf. c. 1708. 87 Cf. c. 1717. Questa é appunto la ipotesi di espulsione di cui ai cann. 695-699, nella quale uno deve essere il superiore maggiore che adempia il dettato istrutiorio dei c. 697, e altro deve essere il supremo moderatore che procéda collegialmente a norma dei c. 699. 88 Cf. ad esempio, i cann. 1718 e 1722, con moite discrezionalità facoltative ehe l’ordinario puö attuare in qualsiasi stadio del processo. 89 Mi riferisco alla sezione 6.3.2. del presente studio. 90 Cf. cann. 1737 §3, 1738 e 1739, rispettivamente, per le tre corpose facoltá. 91 Cf. c. 764.

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