Folia Canonica 2. (1999)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Domingo J: Andrés Gutiérrez, Istituti regliosi clericali e laicali nuove nozioni e differenze

340 DOMINGO J. ANDRES GUTIERREZ precedere l’ordinazione; registrare infine, nel libro speciale aperto ad hoc, il certificate autentico dell’ordinazione emesso del Vescovo ordinante67. Intorno alla venerazione delle immagini sacre, nell’ipotesi di dover proce­dere alla riparazione, due sono i suoi doveri convergenti: dover consultare prima delle persone esperte e dover dare per iscritto la sua necessaria licenza68. Intorno agli oratori, ancora, altri tre doveri convergenti ricadono sull’Ordi- nario: dover visitare il luogo, dover verificare la dignità del medesimo e dover dare per iscritto la sua necessaria licenza di erezione69. * * * L’insieme di questi obblighi ehe il diritto universale carica sull’ufficio dell’or- dinario, consentono da soli e a prescindere dei relativi diritti di delineare con précisa logica una consistente figura gerarchica di prim’ordine, ricostruibile con le imper- dibili note di capo o govemante, di sacerdote o santificatore e di maestro o docente. Si íratta di tali e tante responsabilità vincolanti, gerarchiche e ordinarie, ehe, a nostro avviso, soltanto con leggerezza si puö sostenere ehe tutte siano sganciabili dal sacramento dell’ordine e trasferibili ad un laico eventualmente nominato Ordinario. In quanto doveri, non esauriscono il proprio senso defini­tivo nel mero pesare suli’Ordinario come soggetto passivo immediato, ma nel passare al suddito affinché risulti adeguatamente servito in terna di “salus animarum” e di professione religiosa. 3.2.2. Diritti dell’ordinario Come gli obblighi fin qui visti, i diritti deU’ordinario non sono pochi né lievi; sulla base della dialettica intercorrente fra morale e diritto ali’interno di un’unico sistema etico, si equivalgono e si richiedo a vicenda; appartengono anche ai tre “munera” e, all’interno del “munus regendi” appaiono anche come funzioni di carattere legislativo, esecutivo, processuale e penale. 1°) Appartenenti al “munus regendi” a) di carattere legislativo L’Ordinario, considerate le circostanze locali, personali e comunitarie, puö giudicare impossibile lo sradicamento di una consuetudine anteriore, contraria e non riprovata dal Codice, nel cui caso, se fosse anche centenaria oppure immemorabile, diventerebbe tollerabile e, percio, legittima70. 67 Cf., rispettivamente, perciascun dovere, i cann. 1073 (con 1052 § 2); 1039 e 1053 § 2. 68 Cf. c. 1189. 69 Cf. c. 1224 § 1. 70 Cf. c. 5 § 1. Forse non ha ragione chi giudica di poco conto questa facoltà. A mio avviso, invece, si tratta di una facoltà di straordinario peso e interesse nella vita normale degli Istituti, innanzittutto in quelli storici. D’ una parte, rispetta la natura di ogni consuetudine come diritto vissuto e perciö come insuperabile interprete della legge non morta ma vigente; dalPaltra, tiene conto della tipica créativité e dei continuo rinnovamento delle comunità locali e provinciali degli Istituti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom