Folia Canonica 2. (1999)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Domingo J: Andrés Gutiérrez, Istituti regliosi clericali e laicali nuove nozioni e differenze
340 DOMINGO J. ANDRES GUTIERREZ precedere l’ordinazione; registrare infine, nel libro speciale aperto ad hoc, il certificate autentico dell’ordinazione emesso del Vescovo ordinante67. Intorno alla venerazione delle immagini sacre, nell’ipotesi di dover procedere alla riparazione, due sono i suoi doveri convergenti: dover consultare prima delle persone esperte e dover dare per iscritto la sua necessaria licenza68. Intorno agli oratori, ancora, altri tre doveri convergenti ricadono sull’Ordi- nario: dover visitare il luogo, dover verificare la dignità del medesimo e dover dare per iscritto la sua necessaria licenza di erezione69. * * * L’insieme di questi obblighi ehe il diritto universale carica sull’ufficio dell’or- dinario, consentono da soli e a prescindere dei relativi diritti di delineare con précisa logica una consistente figura gerarchica di prim’ordine, ricostruibile con le imper- dibili note di capo o govemante, di sacerdote o santificatore e di maestro o docente. Si íratta di tali e tante responsabilità vincolanti, gerarchiche e ordinarie, ehe, a nostro avviso, soltanto con leggerezza si puö sostenere ehe tutte siano sganciabili dal sacramento dell’ordine e trasferibili ad un laico eventualmente nominato Ordinario. In quanto doveri, non esauriscono il proprio senso definitivo nel mero pesare suli’Ordinario come soggetto passivo immediato, ma nel passare al suddito affinché risulti adeguatamente servito in terna di “salus animarum” e di professione religiosa. 3.2.2. Diritti dell’ordinario Come gli obblighi fin qui visti, i diritti deU’ordinario non sono pochi né lievi; sulla base della dialettica intercorrente fra morale e diritto ali’interno di un’unico sistema etico, si equivalgono e si richiedo a vicenda; appartengono anche ai tre “munera” e, all’interno del “munus regendi” appaiono anche come funzioni di carattere legislativo, esecutivo, processuale e penale. 1°) Appartenenti al “munus regendi” a) di carattere legislativo L’Ordinario, considerate le circostanze locali, personali e comunitarie, puö giudicare impossibile lo sradicamento di una consuetudine anteriore, contraria e non riprovata dal Codice, nel cui caso, se fosse anche centenaria oppure immemorabile, diventerebbe tollerabile e, percio, legittima70. 67 Cf., rispettivamente, perciascun dovere, i cann. 1073 (con 1052 § 2); 1039 e 1053 § 2. 68 Cf. c. 1189. 69 Cf. c. 1224 § 1. 70 Cf. c. 5 § 1. Forse non ha ragione chi giudica di poco conto questa facoltà. A mio avviso, invece, si tratta di una facoltà di straordinario peso e interesse nella vita normale degli Istituti, innanzittutto in quelli storici. D’ una parte, rispetta la natura di ogni consuetudine come diritto vissuto e perciö come insuperabile interprete della legge non morta ma vigente; dalPaltra, tiene conto della tipica créativité e dei continuo rinnovamento delle comunità locali e provinciali degli Istituti.