Folia Canonica 2. (1999)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Domingo J: Andrés Gutiérrez, Istituti regliosi clericali e laicali nuove nozioni e differenze
ISTITUTI RELIGIOSI CLERICALI E LAICALI 341 In terna di dispensa delle leggi universali della Chiesa, due facoltà molto rilevanti confluiscono in forma decisiva nell’aggravare la responsabilité di ufficio deH’Ordinario religioso: la prima, che, in ogni dubbio di fatto, puö dispensare ai propri sudditi — persone o comunità — da qualsiasi legge irritante o inabilitante, purché sia solita dispensare la autorité superiore alla quale la dispensa é riservata; e la seconda, che puö anche dispensare dalle leggi disciplinari — universali e particolari — emanate dal Papa o dalia Santa Sede, comprese quelle “specialiter” riservate, se lo richiede il bene spirituale del suddito, se la Santa Sede é solita dispensare negli stessi casi e se il ricorso a questa diventa difficile e succede pericolo di danno nell’attesa71. In terna di reseritti, appare tanta la fede dei diritto nel criterio dell’Ordinario ehe, se questi non esita sull’identità del destinatario né dell’oggetto, nessun errore formale potrá rendere nullo un rescritto validamente concesso72. In téma infine di facolté abituali, quelle concesse ad un Ordinario si presume in linea di massima che non cessano col cessare della sua potesté, ma ehe passano al suo successore73. b) di carattere esecutivo Moite sono le facoltà di carattere esecutivo di cui gode l’Ordinano religioso, essendo tutte ispirate ad un più accurato adempimento dei doveri e in definitiva ad un migliore regime servizievole a favore dei sudditi. Il suo intervento espresso e le sue relative licenze o consensi, che potrà emettere o meno, sono necessari "ad validitatem sive ad liceitatem” a seconda dei casi, nella presentazione dei propri sudditi per qualsiasi carica od ufficio74; neU’adempimento generale dell’obbligo di ubbidienza e nello specifico esple- tamento fedele degli uffici da parte dei sudditi chierici75; nell’amministrazione di béni dei laid76; neU’arruolamento al servizio militare volontario77; nell’ac- cettazione di uffici civili pubblici estranei o contrari alio stato clericale o religioso78. 71 Cf., rispettivamente, per le due facoltà di dispensa, i cann. 14 e 87. Si sottolinea il notevole rilievo di queste dispense, insieme alla difficoltà enorme che trova la dottrina per offrire una nozione convincente di “lex disciplinaris”. 72 Cf. c. 66. 73 Cf. c. 132 §2. 74 Cf. c. 162. A nessuno puö sfuggire quanta portata possa avere questa norma nei casi di presentazione o di necessario consenso autoritativo, dei religiosi per gli uffici conferibili dal Vescovo diocesano. 75 Cf., rispettivamente, per 1’ubbidienza e gli uffici, i cann. 273 e 274 § 2. Va sottolineato al rispetto ehe, trattandosi di sudditi chierici, questi trovano rafforzato il vincolo proveniente dal voto di ubbidienza. 76 Cf. c. 285 § 4 con 672 ehe lo estende ai religiosi. 77 Cf. c. 289 § 1 con 672, quesfultimo come rinviante. 78 Cf. c. 289 ~ 2 con 672, idem de idem.