Folia Canonica 2. (1999)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Domingo J: Andrés Gutiérrez, Istituti regliosi clericali e laicali nuove nozioni e differenze

ISTITUTl RELIGIOSI CLERICALI E LAICALI 339 Sia per 1’ipotesi di apertura dei processo penale, che per il procedimento mediante decreto extragiudiziale, non puö trascurare, sotto nessun pretesto, nessuna delle cautele tecniche procedurali ehe a questo riguardo gli impongono le norme canoniche62. Dall’insieme di queste funzioni, emerge una consistente figura di pastore governante, la cui funzione viene attanagliata di precisi e gravi doveri di carattere legislativo, esecutivo, processuale e penale, da esercitare in momenti delicatissimi della vita dei suoi sudditi. 2°) Appartenenti al “munus docendi” È l’Ordinario a dover determinare la qualité, la quantità e la durata delle esercitazioni pastorali che i seminaristi dovranno armonizzare con gli studi di fîlosofia e teológia63. Deve anche concedere, oppure denegare motivatamente, il nulla osta per la pubblicazione di libri, firmando e datando la sua determinazione64, consapevole poi ehe ogni edizione nuova di un libro e ogni traduzione in qualsiasi lingua, hanno bisogno di un suo nuovo nulla osta65. Soltanto queste due sembrano le espressioni vincolanti magisteriali spécifi­cité dell’Ordinario, ma ci offrono una figura di maestro al vertice della respon­sabilité della formazione clericale nella sua dimensione pratica, e al vertice del controllo della principale fonte di diffusione e di pubblicazione della dottrina della Chiesa. 3°) Appartenenti al “munus sanctificandi” Intorno alle intenzioni delle Sante Messe, é compito coercitivo dell’Ordina- rio determinare i fini di destinazione delle offerte relative alle binazioni e trinazioni; determinare il modo e il tempo nei quali dovranno essere consegnati gli eccedenti delle Messe cui non si è potuto assolvere durante l’anno; e determinare anche se sarà lui o un suo delegato a prendere visione del libro speciale dove si registrano le Messe66. Intomo agli ordini sacri, sono doveri specifici suoi non poter ammettere nessuno al diaconato prima deU’emissione della professione perpetua, emissio­ne ehe deve constare esplicitamente nelle lettere dimissorie; segnalare agli ordinandi il tempo, luogo e modo di fere gli esercizi spirituali ehe devono 62 Queste specifiche prescrizioni si trovano, principalmente, nei cann. 1712, 1720 e 1721 § 1. 63 Cf. c. 258. Quest’obbligo passa ad essere specifico obbligo deH’Ordinario religioso tramite il rinvio contenuto nel c. 659 § 3. 64 Cf. c. 830 §3. 65 Cf. c. 829. 66 Cf., rispettivamente, per ciascuna determinazione, i cann. 951 § 2; 956 e 958.

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