Folia Canonica 2. (1999)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Domingo J: Andrés Gutiérrez, Istituti regliosi clericali e laicali nuove nozioni e differenze
338 DOMINGO J. ANDRES GUTIERREZ c) di carattere penale L’Ordinario deve sempre lasciare costanza scritta delle ammonizioni e delle riprensioni mediante documento che si conservi nell’archivio segreto della curia54. Prima di aprire il processo, sia per via giudiziaria sia per via ammini- strativa, deve esaurire tutte le vie pastorali previe di correzione, riprensione, riparazione dello scandalo, ristabilimento della giustizia e ricupero del reo55. Quanto, poi, viene prescritto al giudice ecclesiastico in ordine alle pene, si applica anche, servatis servandis, all’ordinario che voglia punire mediante decreto extragiudiziale56. Deve procurare di aiutare nel miglior modo possibile il dimesso dallo stato clericale ehe, a causa di questa giusta pena, si trovi in stato di vera indigenza57. Se dovesse esercitare la sua facoltà di remissione delle pene a norma dei diritto, rOrdinario deve prima consultare Fautore dei precetto penale, tranne ehe questo sia impossibile58. La sua egregia figura di superiore ecclesiastico maggiore viene notevolmente protetta dalle prescrizioni ehe impongono una giusta pena: 1°) a chi, ammonito dall’Ordinario per insegnare dottrine condannate, non ritratta; 2°) a chi non obbedisce alia Sede Apostolica, alFOrdinario o al superiore legittimo persistendo nella sua disubbidienza; 3°) e a chi pubblicamente suscita rivalità contro FOrdinario, oppure eccita i sudditi alia disubbidienza nei suoi confronti59. d) di carattere processuale Diversi doveri e delicate responsabilità coercitive di non facile osservanza deve adempiere FOrdinario nel campo strettamente processuale. Deve aprire la fase esploratoria o investigativa ogniqualvolta abbia notizia almeno probabile di un delitto, mostrando cautela e rispetto della buona fama60; e se trovaelementi sufficienti, deve decretare Fapertura del processo giudiziario, oppure la procedura mediante decreto extragiudiziale; deve ascoltare, se lo ritiene opportuno, due giudici o altri esperti in diritto; e prima di tutto, consideri se non sia conveniente ehe egli stesso o 1’investigatore, consenzienti le parti, dirima la questione dei danni secondo il giusto e Fonesto61. 54 Cf. c. 1399 §3. 55 Cf. c. 1341. 56 Cf. c. 1342 §3. 57 Cf. c. 1350 § 2. Si deve sostenere ehe, nel caso dei religiosi chierici dimessi dalFIstituto, esistono a loro favore due obblighi convergenti di aiuto caritativo: questo dei c. 1350 § 2 e quello previsto dal c. 702 § 2, basati, rispettivamente, nella loro doppia qualité di chierici e di professi. 58 Cf. c. 1356 §2. 59 Per le prime due ipotesi, cf. c. 1371; per la terza copertura penale, cf.c. 1373. 60Cf. can. 1717 §§ 1-2. 61 Cf.c. 1718.