Folia Canonica 2. (1999)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Domingo J: Andrés Gutiérrez, Istituti regliosi clericali e laicali nuove nozioni e differenze

I STI TUTI RELIGIOSI CLERICALI E LAICALI 337 1°) Appartenenti al “munus regendi” a) di carattere legislativo Non deve concedere una grazia previamente negata da altro Ordinario anche proprio dei richiedente, se questi non dichiara tale negazione e se prima non ha ascoltato le motivazioni della negativa; inoltre, per quanto attiene alie grazié ottenibili da più Ordinari di distinto livello, sono invalide quelle che, essendo state negate daU’Ordinario inferiore, non menzionando questa negativa si ottengono daU’Ordinario superiore; al rovescio, si vuole il consenso dell’Ordi- nario superiore denegante per ottenere validamente la stessa grazia da altro Ordinario inferiore48. L’Ordinario del sollecitante non deve chiedere al suddito la presentazione dei rescritti concessi dalla Santa Sede senza esecutore, tranne ehe lo imponga lo stesso rescritto, ehe si tratti di affari pubblici o ehe sia necessario verificare 1’adempimento di determinati requisiti49. L’Ordinario, dopo aver ammonito inutilmente il titolare di un privilegio ehe abusa gravemente della potestà contenuta nel medesimo, deve togliergli detto privilegio, oppure denunciarlo alia Santa Sede, se é questa la conce­dente50. Tutti questi doveri e determinazioni giudiche sono di molta applicazione nelle licenze di assenze, esclaustrazioni, uscite, negli uffici pastorali da svolgere al di fuori dei proprio Istituto, e trattano di preservare i principi di comunione organica e gerarchica nel govemo. b) di carattere esecutivo Tutti gli atti e documenti da inviare alia Curia diocesana (e a fortiori alia Curia Romana), se sono chiamati a produire effetti giuridici, devono ad validi­tatem essere firmati dall’ordinario interessato e competente51. L’organizzazione di tutto quanto si riferisce all’amministrazione dei beni ecclesiastici, anche tramite istruzioni, compete alFOrdinario nel rispetto dei legittimi diritti, delle consuetudini e delle circostanze di luogo e di tempo52. In applicazione di questo medesimo principio generale, poi, 1’Ordinario non deve dimenticare i gravi obblighi, da non confondere appunto con le relative facoltà, che il diritto universale patrimoniale carica sui suo ufficio, attinenti alia nomina degli amministratori dei beni delle persone giuridiche pubbliche, alia vigilanza suile pie volontà, ai beni fiduciari, alle fondazioni e alie doti53. 48 Cf. c. 65. 49 Cf. c. 68. 50 Cf. c. 84. 51 Cf. c. 474. 52 Cf. c. 1256 §2. 53 Queste prescrizioni si trovano, rispettivamente, nei cann. 1279 § 2; 1301 § 2; 1302 § 2; 1304 § 1 e 1305.

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