Folia Canonica 2. (1999)
STUDIES - Giorgio Feliciani: Le conferenze episcopali come fonte di diritto particolare
28 GIORGIO FELICIANI Episcopale Ungherese” (II, art. 4, nn. 2-3). E 1’ Accord cadre con il Gabon dispone che “Les Autorités compétentes de la République gabonaise et la Conférence des évêques fixeront, d’un commun accord, la participation financière que l’Etat pourrait, dans les limites de ses possibilités budgétaires, fournir aux institutions de l’Eglise catholique qui oeuvrent au service du bien commun de la société dans le domaines de la santé et de l’assistence sociale et médicale" (art. 16 § 2). Ma si potrebbero anche ricordare varie più specifiche disposizioni degli accordi con Malta27. Le conferenze episcopali interessate diventano cosî enti percettori ed erogatori di importanti finanziamenti e non possono quindi evitare di dotarsi non solo di una normativa, ma anche di una organizzazione adeguata a tali nuovi compiti. Un risultato in palese contrasto con l’orientamento della Commissione codifi- catrice contrario ad attribuire a questi istituti funzioni di natura amministrativa per evitare il sorgere di “curie nazionali”28. I più recenti accordi concordatari valorizzano la funzione normativa delle conferenze episcopali anche in ambito educativo e più ampiamente culturale. In particolare il nuovo concordato italiano, circa l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, affida alla conferenza il compito di determinare, mediante successiva intesa con le autorité scolastiche, i programmi, le modalité organizzative, i criteri per la scelta dei libri di testo nonché i requisiti dei docenti (n. 5 del Protocollo addizionale). E analoghe intese tra conferenza e pubblici poteri sono previste anche dal concordato polacco (art. 12) e dagli accordi con Malta29 e con la Croazia30. Alcuni accordi riconoscono aile conferenze anche altre competenze in campo scolastico e culturale. Cosî, ad esempio, a Malta si prevede un’apposita intesa circa le provvidenze per il diritto allô studio di quanti frequentano le scuole cattoliche31. E il concordato polacco32 nonché l’accordo con la Croazia del 19 dicembre 1996 (art. 10, n. 1) contemplano intese sullo statuto giuridico delle scuole superiori e sui riconoscimento agli effetti civili dei titoli accademici. Un elenco completo, almeno tendenzialmente, dei poteri normativi ehe i più recenti accordi concordatari attribuiscono a singole conferenze esigere ehe si ricordino anche le previsioni di intese con i pubblici poteri in tema di béni 27 Vedi le conventiones de bonis Ecclesiae temporalibus, art. 6 e de scholis catholicis, art. 8. 28 Vedi Communicationes 15 (1983) 84. 29 Vedi 1’Accordo per meglio ordinare 1’istruzione e 1’educazione religiosa cattolica, art. 2-5. 30 Vedi 1’Accordo circa la collaborazione in campo educativo e culturale, art. 3, n. 4; art. 6, n. I. 31 Vedi la conventio de scholis catholicis, art. 10, n.l 32 Art. 15, n. 2 ehe prevede anche intese circa lo statuto giuridico delle facoltà di teológia cattolica nelle université statali.