Folia Canonica 2. (1999)

STUDIES - Giorgio Feliciani: Le conferenze episcopali come fonte di diritto particolare

24 GIORGIO FELICIANI composte da un numero quanto mai ridotto di vescovi ehe non necessariamente dispongono di tutte le competenze e gli aiuti indispensabili per la preparazione di una adeguata legislazione particolare. Si aggiunga ehe nelle situazioni di violazione dei più elementari diritti umani, di guerra, di sanguinosi conflitti interni, di carestia, di intolleranza religiosa ehe si riscontrano in diversi Paesi, 1’esercizio della funzione legislativa non si colloca certo tra le principali preoccupazioni degli episcopati ehe si trovano in circostanze tanto dram- matiche. C’è dunque da chiedersi se sia realistico pensare a un notevole incremento di competenze legislative. Ma c’è anche da domandarsi fino a che punto esso sarebbe compatibile con la natura stessa delle conferenze episcopali. Secondo Giovanni Paolo II la conferenza, giustamente concepita e realizzata, ha la funzione di costituire un impareggiabile punto di incontro e di dialogo per i vescovi di un Paese9, assicurando le condizioni per una collaborazione fraterna di tutti i suoi membri10. Sembra dunque opportuno che essa mantenga il suo tradizionale carattere prevalentemente consultivo, e non si trasformi in un’ assemblea che, dovendo tempestivamente far fronte a imponenti compiti legis­lative lascerebbe necessariamente minor spazio al dialogo costruttivo e al sereno confronte tra le diverse esperienze e i vari orientamenti dei suoi membri. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte si puo concludere che le conferenze episcopali non appaiono lo strumento più idoneo ad assicurare quell’imponente sviluppo del diritto particolare ehe è suggerito, prima ancora che dai principi direttivi ispiratori del nuovo Codice, dalla ecclesiologia del Vaticano II e dalle esigenze della comunione e della disciplina ecclesiale nel mondo contemporaneo. Nella migliore delle ipotesi la loro legislazione, riguar- dando singole e specifiche materie, risulterà, per cosi dire, frammentaria e occasionale e non potrà in alcun caso giungere alla formulazione di un corpus organico e completo di norme di diritto particolare quale puö essere richiesto dal bene della Chiesa in un determinato Paese. Se si vuole conseguire questo obiettivo la via da percorrere è decisamente un’altra e si trova già chiaramente indicata nel decreto conciliare “Christus Dominus”, dove, come noto, si auspica che i concili particolari riprendano “nuovo vigore, per provvedere più adeguatamente e più efficacemente all’in­cremento della fede e alia tutela della disciplina nelle varie Chiese, secondo le circostanze dei tempi” (n. 36). In attuazione di tale voto il Codice ha previsto, öltre ai concili provinciali, ehe le Chiese particolari di una medesima conferenza 1998, 7. 9 Ai vescovi dei Brasile, 10 luglio 1980, n. 6, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Città del Vaticano 1979 ss., III. 2, 225. io Alla conferenza episcopale berlinese, 28 ottobre 1982, n. 2, in Insegnamenti (cf. nt. 9), V. 3,961-962.

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