Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)

QESTIONIINTERRITUALI 33 risultato di una interpretazione (védi sopra) l’affermazione ehe i presbiteri orientali non possano cresimare lecitamente, fuori del caso di pericolo di morte i fedeli latini -anche se da loro battezzati- che non hanno ancora compiuto il settimo anno di età, o l’età prevista dalle norme comple- mentari della conferenza episcopale (cf. CIC c. 891). In questa materia cercava di stabilire una norma chiara, per esempio, la Conferenza episcopale ungherese, quando nel 1988 ha disposto aU’unanimità (cf. CIC c. 455, § 4): «Se il pastore greco-cattolico battezza un bambino romano- cattolico, non gli è permesso, congiuntamente al battesimo, di amministrare al bambino anche il sacramento della confermazione».63 La conferenza episcopale come tale -essendo organo della Chiesa latina64- non ha la competenza di obbligare i sacerdoti orientali. Per una disposizione speciale degli statuti della Conferenza episcopale ungherese, approvati dalla Santa Sede, è pero in essa membro di pieno diritto anche il Vescovo eparchiale della Chiesa rituale bizantino-ungherese.65 Nel voto unanime della Conferenza era quindi compreso anche quello del Vescovo orientale, il solo competente nel prescrivere le condizioni ehe obbligano i sacerdoti di quella Chiesa rituale. Dato che la norma citata si colloca in un documento della Conferenza che riguarda 1’insieme della questione suli’immatricolazione, si comprende perché era sembrato opportuno inserirvi anche la regola ehe di per sè provviene dalla sola autorité ecclesiastica orientale e obbligava soltanto gli orientali. Certamente in modo indiretto erano tenuti da quella regola anche gli occidentali, praticamente i genitori, i quali non dovevano chiedere la cresima per i loro fi gli più giovani di sette anni da un presbitero orientale. La sopra citata norma particolare potrebbe sembrare ehe non abbia conservato il proprio valore dopo 1’entrata in vigore dei Codice orientale. Nel CCEO c. 695, § 1, infatti, si stabilisée che la crismazione deve essere amministrata congiuntamente al battesimo. Percio alcuni autori dalla nuova norma orientale comune traggono come conseguenza ehe i presbiteri orientali ehe battezzano legittimamente un bambino di genitori latini, gli conferiscono lecitamente, anche al di fuori dei pericolo di 63 Magyar Püspöki Konferencia, Egységes katolikus anyakönyvezési szabályzat, Budapest 1988, 52, § 55 (4). 64 Cf. P. Erdő, La participation des Évêques orientaux à la conférence épiscopale. Observations au 1er § du can. 450, in Apollinaris 64 (1991) 295-308. 65 Vedi Erdő, La participation (cf. nt. 64), 305.

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