Folia Canonica 1. (1998)
STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)
34 PÉTER ERDŐ morte, insieme pure il sacramento del santo myron.66 Ma se la vera necessità, ehe toglie il dovere (al presbitero orientale) di amministrare anche la cresima insieme con il battesimo, menzionata nel CCEO c. 695, § 1, puo interpretarsi come abbiamo proposto sopra, cioè puo comprendere anche il caso in cui il battezzato latino non sia autorizzato dal diritto latino a ricevere la confermazione; allora il nuovo canone orientale non è contrario al citato di vieto particolare, e quindi non l’ha abrogato (cf. CCEO c. 6, 1°). Se invece preferiamo sostenere una interpretazione diversa della vera necessità nel CCEO c. 695, § 1, dovremmo ritenere abrogata la suddetta norma particolare, ma allô stesso tempo, per effetto indiretto della mancata capacità giuridica del confermando latino minore di sette anni (o dell’età richiesta dalla conferenza episcopale) di ricevere il sacramento della cresima, dovremmo affermare ehe, al di fuori del pericolo di morte, al presbitero orientale è vietato anche battezzare un bambino di genitori latini (o più percisamente ehe dovrà essere ascritto alla Chiesa latina). Anzi, in linea di massima, non gli è permesso battezzare nessuna persona che, secondo le norme della propria Chiesa sui iuris non puo ricevere lecitamente anche la cresima. Per poter battezzare lecitamente, in tali casi, il presbitero orientale avrebbe bisogno, öltre alla domanda dei genitori (cf. CCEO c. 681, § 1, 2°) e al permesso del parroco del battezzando (cf. CCEO cc. 677, § 1; 678, § 1), anche della dispensa concessa dal Vescovo diocesano o dall’Ordinario del luogo (cf. CIC cc. 87, § 1; 88), mediante la quale il battezzando viene liberato dal dovere di osservare le condizioni richieste per la cresima. Per un diacono orientale quest’ultima dispensa non sarebbe necessaria per la liceità del battesimo, ma egli è autorizzato a battezzare soltanto in caso di necessità ( CCEO c. 677, § 2). Senza taie dispensa il presbitero orientale potrebbe battezzare una persona che, secondo le norme della propria Chiesa sui iuris, non puo ricevere anche la cresima, soltanto in una taie necessità che lo libera dal dovere di amministrare congiuntamente al battesimo anche la crismazione. In ultima analisi, anche se -secondo la nostra ipotesi- la citata norma particolare non ha perso radicalmente il suo valore dopo il CCEO, essa non dovrebbe essere sostenuta nella sua precedente forma categorica e generale. In pericolo di morte, infatti -e certamente anche quando il confermando ha già l’età e le condizioni richieste dalla conferenza 66 Cost per es. Salachas, L’iniziazione (cf. nt. 3), 120.