Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)

32 PÉTER ERDŐ puó pero stabilire anche altre condizioni di ricezione dei sacramento, ehe obbligano direttamente i fedeli confermandi della propria Chiesa rituale, ma hanno anche una incidenza indiretta sulla liceità dell’amministrazione del sacramento e toccano cosi pure i sacerdoti deli’altra Chiesa sui iuris. Evidentemente risulta spesso difficile ehe tutti i pastori conoscano tutte le regole particolari o proprie di tutte le altre Chiese rituali. Cosi sembrano molto utili le convenzioni menzionate dal CCEO c. 696, § 3 tra le Chiese sui iuris circa la lecita amministrazione della cresima. Tali convenzioni sembrano possibili e opportuni anche con la Chiesa latina. Puô accadere ehe una certa regolamentazione comune venga concordata tra una Chiesa orientale (o una autorité locale della medesima) e alcune Chiese particolari della Chiesa latina, tra i limiti della loro competenza. (Un esempio di tale soluzione riporteremo infra nel capitolo successivo). b) I presbiteri latini hanno la facoltà di confermare tutti i fedeli ehe si trovano in pericolo di morte (CIC c. 883, 3°). Da parte dei fedeli orientali nulla inpedisce che in tal caso essi ricevano validamente questo sacramento (CCEO c. 696, § 2). Quanto alla liceità di tale confermazione, il Codice latino non contiene limitazioni di liceità per questi casi (CIC c. 887). II Codice orientale, quando paria della lecita crismazione, autorizza espressamente i presbiteri orientali a cresimare i fedeli di altre Chiese rituali ehe si trovano in pericolo di morte (CCEO c. 696, § 3). Non autorizza invece -perché in mancanza di espressa menzione (cf. CCEO c. 1) non puo neanche farlo- i sacerdoti latini ali’amministrazione della confermazione ai fedeli orientali in pericolo di morte. Secondo il diritto comune delle Chiese orientali non è proibito ai fedeli di ricevere, in pericolo di morte, questo sacramento da un sacerdote latino. Cosi, dato ehe il diritto latino, in questi casi, rende possibile al presbitero latino 1’amministrazione valida e lecita di questo sacramento e il diritto comune orientale non ne vieta la recezione al fedele orientale, se nel diritto particolare non esistono ulteriori proibizioni, il presbitero latino conferma validamente e lecitamente il fedele orientale che si trova in pericolo di morte. 2. Precisazioni di diritto particolare Öltre alle possibilité di stipulare convenzioni tra le diverse Chiese sui iuris (CCEO c. 696, § 3) suile questioni interecclesiali della liceità della crismazione, possono essere utili anche delle norme proprie o particolari di singole Chiese rituali o persino di singole diocesi. È, ad esempio, il

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