Folia Canonica 1. (1998)
BOOK REVIEWS
188 BOOK REVIEWS documenti della Conferenza Episcopale Italiana sono i seguenti: Decreto generale sui matrimonio canonico (5 novembre 1990); Istruzione in materia amministrativa (1 aprile 1992); Norme circa il regime amministrativo dei tribunali (18 marzo 1997). AI termine del testo, dopo i suddetti documenti, abbiamo un originale e ampio Indice analitico e si è mantenuto il Dizionarietto delle locuzioni latine più caratteristiche dei Codice di Diritto Canonico. Altre caratteristiche ed originalità di questa edizione sono: i riferimenti al Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, a lato del testo latino, ma, purtroppo, senza segni grafici ehe indichino l’uguaglianza, la similitudine o la differenza dei canoni latini con quelli orientali; le interpretazioni autentiche ai canoni, nel corpo dei testo latino; le Fonti dei canoni dei Codice di Diritto Canonico, come riportate nel testo autentico latino, nell’apparato delle note; i documenti normativi emessi dalla Sede Apostolica dopo la promulgazione dei Codice di Diritto Canonico, nell’apparato delle note; le Délibéré della Conferenza Episcopale Italiana, in applicazione della legislazione universale, a corredo dei testo italiano; la nuova Professio fidei e il Iuramentum fidelitatis, al Titolo V dei Libro m. Esaminiamo ora alcune integrazioni ai canoni dei Codice di Diritto canonico. Ogni Vescovo diocesano puö dispensare i suoi fedeli dalle leggi disciplinari, ma non da quelle processuali o penali, se ciö giova al loro bene spirituale (c. 87 § 1). Ma, fuori dei pericolo di morte urgente, secondo l’interpretazione autentica dei 14 maggio 1985, il Vescovo diocesano non puö dispensare dalla forma canonica nel matrimonio di due cattolici. L’adozione rende gli adottad veri figli di colui o coloro ehe li hanno adottad (c. 110). La CEI ha stabilito (6 settembre 1984) ehe, salvo i casi nei quali il diritto comune o la Conferenza Episcopale esigano la trascrizione integrale degli elementi contenuti nel Registre dei Battesimi, 1’attestato di Battesimo deve essere rilasciato con la sola indicazione dei nuovo cognome dell’adottato, omettendo ogni riferimento alla patemità e alla maternité naturale e all’avvenuta adozione. Per essere ascritti, dopo il battesimo, a un’altra Chiesa rituale di diritto proprio (Chiesa sui iuris secondo il Codice orientale), occorre la licenza della Sede Apostolica (c. 112 § 1, 1°). Il Rescritto della Segreteria di Stato dei 26 novembre 1992 ha stabilito ehe tale licenza puö essere