Folia Canonica 1. (1998)

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BOOK REWIEWS 189 presunta tutte le volte ehe un fedele latino abbia chiesto di passare a un’altra Chiesa rituale di diritto proprio che ha una sua eparchia (= diocesi) entro i medesimi confini, purché i Vescovi diocesani di entrambe le diocesi vi consentano per scritto tra di loro. Per le elezioni, ha forza di diritto cio ehe è piaciuto alla maggioranza assoluta; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verte sopra i due candidati ehe hanno ottenuto la parte maggiore dei voti, o, se sono parecchi, sopra i due più anziani di età (c. 119, 1°). Ma nel terzo scrutinio non è richiesta la maggioranza assoluta, ma quella relativa, eccetto il caso di parità (Risposta, 8 maggio 1990). Quando è stabilito dal diritto che il Superiore per porre gli atti necessiti dei consenso di un Collegio o di un gruppo di persone, a norma dei c. 127 § 1, lo stesso Superiore non ha il diritto di dare il suffragio con gli altri, neanche per dirimere la parità (Risposta, 14 maggio 1985). Tra le funzioni liturgiche affidate ai laici (c. 230), sia uomini ehe donne, puo essere aggiunto anche il servizio ail’altare, conformemente aile istruzioni della Sede Apostolica (Risposta, 30 giugno 1992). La Congregazione per il Culto Divino e per la Disciplina dei Sacramenti, in data 15 marzo 1994, ha inviato una Lettera circolare ai Presidenti delle Conferenze Episcopali, nella quale sottolinea ehe il c. 230 § 2 stabilisée una possibilità, non un comando. L’eventuale autorizzazione da parte di qualche Vescovo non è ritenuta obbligante per gli altri Vescovi; inoltre è opportuno mantenere la tradizione circa il servizio all’altare da parte dei fanciulli. È perspicuo che queste funzioni liturgiche sono svolte ex temporanea deputatione, secondo il giudizio del Vescovo, non esistendo nessun diritto ehe i laici, sia uomini ehe donne, le compiano. La presente pregevole edizione del Codice latino servirà non solo ai cultori del diritto, ma anche ai parroci, ai loro collaboratori pastorali, alle curie diocesane e, speriamo, agli studenti delle facoltà teologiche e di diritto canonico, perché «si promuova un appropriato studio comparativo di erttrambi i Codici anche se esse, a seconda dei loro statuti, hanno per loro principale oggetto lo studio di uno o l’altro di essi. Infatti la scienza canonica pienamente corrispondente ai titoli di studio ehe queste Facoltà conferiscono, non puö prescindere da un taie studio» (Giovanni Paolo II, AAS 83 [1991] 450; L’Osservatore Romano, 27 ottobre 1990). Lorenzo LORUSSO OP

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