Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Antalóczy: Osservazioni critiche circa l'errore di diritto nel consenso matrimoniale (CIC c. 1099)

ERRORE DI DIRITTO NEL CONSENSO MATRIMONIALE 167 II. Errore irrilevante 2.1. Evoluzione dell’error simplex La prima formulazione dell’errore nel matrimonio risale al secolo XII. come frutto dello sforzo di due illustri canonisti mediovali, cioè del maestro Graziano" e di Pietro Lombardo. Come appare della loro formulazione Terrore si riferisce più alla persona che al diritto.11 12 Fu un passo avanti verso la distinzione tra rilevanza o irrilevanza delTerrore quello elaborato da San Tommaso a proposito dei matrimonio degli eretici o degli infedeli con speciale riferimento alla sacramentalità. Egli ha ribadito la non rilevanza giuridica dell’error infidelis e con questa dottrina ha esercitato un influsso notevole sulTirrivelanza delTerrore giuridico per quanto riguarda il consenso matrimoniale.13 La ragione è che da una parte tale errore concerne soltanto le conseguenze dei matrimonio,14 d’altra parte è compatibile con Tintenzione di fare o ricevere quello ehe dà la Chiesa anche nel caso del battesimo, sebbene uno non gli attribuisca grande valore. Più tardi la posizione di san Tommaso fu applicata per analogia al consenso da Domenico Soto nei problemi con i protestanti i quali erravano circa la propriété e la sacramentalità del matrimonio. Si pario di 11 W. Plochl, Geschichte des Kirchenrechts, trad, it., Storia del Diritto Canonico, Milano 1963, II, 294-295. 12 «L’errore, secondo i due canonisti dei 12° secolo, puö essere: "error personae", "error conditionis", "error fortunae", "error qualitatis", di queste categorie di errore solo le prime due sono rivelanti per il diritto; ed a questi si aggiunse anche 1’"error qualitatis redundantis in personam"»; M. Berti, L'esclusione della sacramentalità del matrimonio da parte dei battezzati non credenti nella dottrina e nella giurisprudenza attuali, Trento 1992, 34. 13 «Ad secundum dicendum quod error infidelis de matrimonio est circa ea quae sunt matrimonium consequentia, sicut an sit sacramentum, vel an sit licitum. Et ideo error talis matrimonium non impedit: sicut nec error circa baptismum impedit acceptionem characteris, dummodo intendat facere vel recipere quod Ecclesia dat, quamvis credat nihil esse»; S. Thomae Aq., Supplementum, q. 51, a. 2, ad 2. 14 Per approfondire questo pensiero in seguito riportiamo l’interpretazione di Berd: «il fatto poi ehe Verror infidelis è visto come qualcosa ehe riguarda quelle che sono le conseguenze del matrimonio, vuol dire distinguere nel matrimonio un’essenza e delle propriété e quindi riconoscere che solo ciö che intacca Tessenza puö portare all’invalidità del matrimonio, in quanto le propriété sono volute implicitamente quando si vuole 1’essenza dei matrimonio alia quale queste sono unite inscindibilmente», in Berti, L’esclusione (cf. nt. 12), 35.

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