Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)

QESTIONI INTERRITUALI 13 pontificia, tale intenzione generale emerge per esempio dalle encicliche, dai discorsi del Sommo Pontefice, e specialmente dalle sue leggi emanate in seguito o in precedenza. Anche se il Codice orientale non obbliga la Chiesa latina, l’interprete del CIC deve tener presente l’intero CCEO promulgato dal medesimo Pontefice, mediante una costituzione apostolica. Tale valore interpretative fu già riconosciuto anche alla precedente codificazione canonica orientale.12 L’interpretazione perö non significa modifica, e quindi non puó costituire una soluzione nei casi di eventuale contraddizione o discrepanza tra i due Codici. L’altra ragione per la quale il CCEO puo avere effetti anche per i latini è stata esposta chiaramente da uno dei personaggi più autorevoli in questa materia. Le leggi, serivé Marco Brogi, ehe «determinano la condizione giuridica» della persona «in seno alla comunità ecclesiastica, riconoscendone o negandone Tidoneità a porre determinati atti, come ad esempio la minore o maggiore età, o lo stato libero; essi vanno ovviamente rispettati da qualsiasi superiore ecclesiastico, sia egli orientale ovvero latino».13 Qui si traita di un effetto vincolante indiretto del CCEO per i latini, soprattutto per quei superiori ehe abbiano vera potestà di govemo su fedeli orientali. Un tale effetto indiretto hanno anche le leggi che stabiliscono le formalité di certi atti giuridici,14 o la procedura per far valere alcuni diritti. In una causa matrimoniale, ad esempio, il tribunale osserva le norme procedurali vigenti per la propria Chiesa sui iuris, anche se una delle parti appartiene ad un’altra Chiesa rituale. Tutti questi casi gettano luce sui significato preciso dei primi canoni dei due Codici. La parola con la quale si limitano gli effeti dei due Codici è il verbo «respicio» (CIC c. 1; CCEO c. 1), il quale veniva usato in taie contesto anche nel Codice Pio-Benedettino (CIC 1917, c. 1). Tale verbo, come viene ribadito già dai commentatori del CIC 1917, si riferiva alla forza obbligatoria dei canoni, cioè indicava il gruppo di persone obbligate dalla legge, ossia, i destinatari.15 Non costituiva e non costituisce quindi, 12 Cf. per es. C. Lefebvre, De orientalis codificationis auctoritate ad CIC interpretationem, in Apollinaris 32 (1959) 87-104, soprattutto 98-101. 13 Brogi, Il nuovo Codice (cf. nt. 6), 55. 14 H. Jone, Gesetzbuch der lateinischen Kirche. Erklärung der Kanones, Paderborn 21950,1, 17; ecc. 15 Cf. per es. Jone, Gesetzbuch (cf. nt. 14), I, 16 («haben... Kraft», «verpflichten»); S. Sipos - L. Gálos, Enchiridion Iuris canonici, Romae51954, 66 («obligat»).

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