Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)

12 PÉTER ERDŐ proprio che si tratti di due «ordinamenti» giuridici diversi.9 In questa ipotesi la struttura dei rapporti personali interrituali sarebbe da concepire secondo il modello dei diritto internazionale privato. Tale analogia pero ha dei limiti precisi e quindi non puö esser applicata in modo generale ai rapporti fra le diverse Chiese cattoliche: le Chiese sui iuris, tenuto presente anche il significato speciale di questo termine tecnico, non sono sovrane,10 * e nemmeno 1’insieme delle Chiese orientali cattoliche (e certo, neppure la Chiesa latina) è insignito di sovranità. Cosi «1’ordinamento» comune delle Chiese orientali e quello della Chiesa latina -considerati separatamente l’uno dall’altro- non sono «ordinamenti giuridici primari». Anche la plena communio ehe riunisce tutte le Chiese particolari e quelle sui iuris nell’unità della Chiesa (una ed unica, visibile ed invisibile) richiede ehe il riconoscimento della condizione ontologico-giuridica dei singoli fedeli, basata in gran parte sui sacramenti, non venga ignorata per mancanza di eventuali accordi bilaterali di mutuo riconoscimento tra le singole Chiese sui iuris. L’indipendenza dei due sistemi -latino e orientale- quindi non va intesa nel senso di una separazione ermetica. L’effetto del Codice orientale con riguardo ai latini, infatti, non si esaurisce nelle norme che li menzionano espressamente. E cio per almeno due ragioni principali. Prima di tutto perché nell’interpretazione delle leggi si deve ricorrere anche all’intendimento del legislatore («mens legislatoris», CIC c. 17; cf. CIC 1917 c. 18). Questa «mens» infatti sta a significare la mentalità o l’indirizzo politico-giuridico dei legislatore, i suoi scopi, ehe questi mira a realizzare nella società. Per ricercare la «mens legislatoris» giova considerare i suoi atteggiamenti e i motivi ispiratori della sua attività di govemo.11 Nel caso della legislazione contengono anche altri riferimenti ehe, come si vede dal Rescritto, di per sè non riguardano i cattolici latini. 9 Cf. Urrutia, Canones (cf. nt. 6), 158 («Agitur enim de legibus universalibus quae pertinent ad duo systemata legalia diversa»). 10 Cf. CCEO cc. 43, 49 ecc.; I. Zuzek, Le «Ecclesiae sui iuris» nella revisione dei diritto canonico, in R. Latourelle (ed.), Vaticano II: Bilancio e prospettive venticinque ani dopo (1962-1987), Assisi-Roma 1987, II, 879 («è fuor di dubbio ehe, almeno dal concilio di Nicea [a. 325] in poi, non è mai esistita una "Ecclesia sui iuris" che non fosse obbligata ad osservare i "sacri canoni" ehe la suprema autorità della chiesa universale avesse promulgato anche per essa»); J. Provost, Some Practical Issues for Latin Canon Lawyers from the Code of Canons of Eastern Churches, in The Jurist 51 (1991) 38-39. 1 Cf. L. Chiappetta, II Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale, Napoli 1988,1, 38, n. 188; P. V. Pinto, in Commento al Codice di diritto canonico, a cura di P. V. Pinto (Studia Urbaniana 21), Roma 1985, 19-20; ecc.

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