Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)

Folia Canonica 1 (1998) 9-35. QUESTIONI INTERRITUALI (INTERECCLESIALI) DEL DIRITTO DEI SACRAMENTI (BATTESIMO E CRESIMA)* PÉTER ERDŐ Sommario: I. Principi fond ament ALI: 1. Il rapporto tra i due codici; 2. Il Concilio Vaticano II come norma di interpretazione dei due codici; 3. Altri principi; II. IL BATTESIMO E L’APPARTENENZA AD UNA CHIESA SUI lURrs: 1. Incorporazione mediante il battesimo in una diocesi di un’altra Chiesa sui iuris\ 2. La cerimonia dei battesimo e 1’appartenenza ad una Chiesa sui iuris\ 3. II battesimo dei figli di genitori appartenenti a diverse Chiese sui iuris', 4. Battesimo di figli di madré non sposata; 5. Battesimo di figli di genitori ignoti; 6. Battesimo di figli di genitori non cristiani; III. La CRESIMA: 1. L’amministrazione del sacramento ai fedeli di un’altra Chiesa rituale; 2. Precisazioni di diritto particolare; IV. CONSIDERAZIONI FINALI. Benchè le disposizioni del Codice dei canoni déllé Chiese orientali riguardino «tutte e sole le Chiese orientali cattoliche, a menő che, per quanto riguarda le relazioni con la Chiesa latina, non sia espressamente stabilito diversamente»1 (CCEO c. 1), l’entrata in vigore del Codice orientale ha comportato molteplici conseguenze pure per il diritto canonico latino. Prescindendo dal profondo effetto psicologico della nuova terminológia, che, pur non vietando l’uso di certi termini del Codice latino,2 li puo far apparire obsoleti, si constata una serie di modifiche espresse, di integramenti, di norme che stanno in un certo contrasto, o almeno in tensione, con la normatíva latina e ehe costituiscono una nuova sfida per i destinatari dei Codice latino. Successivamente ali’en trat a in vigore dei Codice orientale anche il lavoro teorico dei canonista latino si arricchisce. Si presentano tuttavia nella pratica numerose situazioni nelle quali I’applicazione dei diritto canonico, in materia interrituale, richiede una nuova riflessione teorica o persino una disposizione dei legislatore sia supremo ehe di livello inferiore. Non di rado potranno risolversi questi problemi anche mediante norme Questo articolo rappresenta la versioné aggiomata della pubblicazione apparsa su Periodica de re canonica 84 (1995) 315-353. 1 La traduzione italiana del CCEO e del CIC viene citata secondo l’edizione de\VEnchiridion Vaticanum, Bologna 1976 ss. 2 Per es. «Chiesa rituale» (CIC cc. 111, § 1; 112, § 1, 3°), «Chiesa rituale di diritto proprio» (CIC cc. 111, § 2; 112, §§ 1-2) o addirittura la nozione del «laico» (CIC c. 207, § 1 e CCEO c. 399) ecc.

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