Képviselőházi irományok, 1875. IX. kötet • 372. sz.

Irományszámok - 1875-372. Folytatása a büntetőtörvénykönyv indokolásának

108 . ,372.vszám. Wurden durch ein und dieselbe Handlung verschiedene Bestimmungen des Strafgesetzes verletzt, so ist der Strafbemessung jené Bestimmung des Straf­gesetzes zu Grundé zu legén, welche die schwerere Strafe androht. §. 72. In soweit die nach Vorschrift des §. 71, Absatz 1 festgestellten Strafen gleichartig sind, müssen sie in eineGresammtstrafe zusaminen gezogen werden. Hierbei ist jedoch auf die aus der. Anháufung mehrerer Strafen zu einer Gresammtstrafe sich ergebende grössere Empfindliehkeit derselben Rücksicht zu nehmen, daher auf eine entsprechende Herabsetzung der Gresammstrafe zu erkennen. Das in §. 41. festgesetzte höchste Mass der Freiheitsstrafen. darf dabei niemals überschritten werdea. OAPO IV. t- ;. \ ' Del concorso di piu reati e di piu pene Art. 80. §. 1. Nel concorso di piu erimini punibili con pene temporanee si applica il massimo della pena piü grave, la quale puö essere aunientata da uno a cinque ani nel caso che concorrano piu di due erimini. §. 2. Se uno dei erimini é punito con l'ergastolo, si applica la disposi­zione del paragrafo 2 deli' articolo 88. (A 88. czikk. 2. §-a igy szól: „Se la pena da applicarsi é l'ergastolo si aumenta da uno a cinque anni il termine stabilito nel paragrafo 2 deli' articolo 13. per l'ammissione del condannato al lavoro in comune) Art. 81. Nel concorso di uno o piu erimini con uno o piú erimini con uno o piú delitti, o con una o piü eontravenzioni, si applica soltanto la pena eriminale maggiore, tenuto conto degli altri erimini, dei delitti e delle eontra­venzioni nel determinarne la misura. Art. 82. Nel concorso dei piú delitti si applica la piú grave delle pene . . incorse, aumentandone la durata senza eceederne il doppio. Art. 83. §. 1. Nel concorso di uno o piú delitti Con una o piú contravven­zioni si applica la pena correzionale piu grave, aumentandone la durata entro il limité stabilito nel' articolo precedente. §. 2. Nel concorso di due o piú eontravenzioni si applicano le pene di ciascuna die esse, purché non si ecceda la durata massima deli' arresto. Art. 84. Le confische speciali e le interdizioni dai diritti politici e civili, stabilite della legge per ciascun reato, sono tutte applicate. §.2. Sono del pari applicate le multe e le ammende per ciascun reato, purche non si ecceda la sommá di lire quindici mila nelle multe, e di lire cin­quecento nelle ammende. §. 3. Qualora piú multe o piú ammende debbano essere convertite in pena restrittiva della libertá, questa non puö eccedere duo anni di detenzione per le multe, o un mese di arresto per le ammende. Art. 85. Le norme contenute nei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza di condanna per un reato, si debba giudicare la stesse persona per un alfro reato commesso príma della condanna.'; Art. 86. II colpevole di un azione, la quale constituisca piú íitóli di reato, sóggiaee álla pena stabilita del reato di titolo piu grave.

Next

/
Oldalképek
Tartalom