Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 1. (1948)
MAASS, Ferdinand: Vorbereitung und Anfänge des Josefinismus im amtlichen Schriftwechsel des Staatskanzlers Fürsten von Kaunitz-Rittberg mit seinem bevollmächtigten Minister beim Governo generale der österreichischen Lombardei, Karl Grafen von Firmian, 1763 bis 1770
360 Ferdinand Maaß per necessitä ha riehiesto longo tempo per formarla, ma é un documento, ch’ampiamente comprova l’antichissima consuetudine, che gl’ecclesiastici sono compresi nella proibizione d’acquistar fondi stabili, come di sopra resta accennato, e servirä a V. A. di maggior fondato argomento per convincere qualunque volesse sostenere contraria opinione ... 50. Firmian an Kaunitz, am 23. Oktober 1764. Er hat bemerkt, daß die Statuten von Chiavenna mit der Amortisations - gesetzgebung nichts zu tun haben; nur jene des Veltlins beziehen sich darauf, aber auch nur irgendivie und nicht so, wie es die Geistlichen und die Veltliner glauben machen wollen. Speravo di ricevere in quest’ordinario unitamente alii restanti statuti di Chiavenna anche quelli di Bormio, ma solamente posso compiegare i primi . . . Ho osservato che li statuti rivocati di Chiavenna niente hanno di comune colla legge d’ammortizzazione, come l’A. V. si compiacerä di ricavare da essi, e solamente quelli di Valtellina compaiono di avervi qualche relazione, ma non giä nel modo che lo spacciano gl’ecclesiastici, e li valtellini. . . 51. Kaunitz an Firmian, am 25. Oktober 1764. Dank für das Verzeichnis der Dispensen, bei dem sich Dr. Corti so viel Mühe gegeben hat. Es wird zusammen mit den Statuten des Veitlins der römischen Kurie den zwingenden Beweis liefern, daß die Gewährung der Amortisationsgesetzgebung an die Graubündner nicht gegen das Mailänder Kapitolat (1639 und 1726) verstößt und daß sich Rom nicht darüber beschweren kann, daß das Mailänder Konkordat auf die Graubündner ausgedehnt wurde. Auf diesen Tenor ist seine Antwort auf das päpstliche Breve abgestimmt, auf die — nach den von Firmian gelieferten archivalischen Unterlagen — die päpstliche Kurie keine Widerrede mehr wagen kann. É veramente assai stimabile la fatica fatta dal dottore Corti, nel raccol- gere dall’archivio del senato le dispense anche prima che si pubblicassero le Nuove Costituzioni, concedute di anno in anno da detto tribunale a i varj ceti degli ecclesiastici di poter acquistare fondi stabili; e questo documento unito agli statuti di Valtellina, che giä tengő, ed a quelli di Chiavenna, che V. E. mi fa sperare in brieve, giacché quelli di Bormio non sono neces- sarj, spero che dara evidentemente a conoscere alia corte di Roma, ehe nell’essersi conceduto coU/ultimo trattato alle tre leghe la facoltä di usare della legge di ammortizzazione, non si é contravvenuto punto al capitolato; e ehe per conseguenza non ha diritto di lagnarsi, né di negare per questo titolo l’estensione del concordato milanese a i paesi sudditi grigioni. La