Linzbauer, Franciscus Xav.: Codex Sanitario-Medicinalis Hungariae 1 (Budae, 1852-1856)

Mantissa

755 medii umani ; se il pericolo fosse urgente, il Provisore potrà dare disposizioni provisionali, attesi sempre i Debiti Riguardi, e Cautele di salute. X. Il Provisore tenga un libro in cui registrerà le Disposizioni, ed Isti­tuzioni Testamentarie de’ Passagieri e Fachini etc. Il Provisore riceva, e passi in iscritto alla presenza, e con 1’ assistenza almeno di tre persone 1’ ultima dis­posizione del Testatore, procurando di corredare Tatto con il Rogito sd’un Notaro, se il Testatore lo dimandasse. I Testimoni si sottoscrivino, e non sapendo scrivere, siano riportati nell’ atto del Testamento i Loro nomi e cognomi. II ProvLore , Guardiano , ò Fachino non possino esser beneficati con le­gati, ne possino esser Commissari, o Esecutori Testamentari; I Legati e Com­missioni s’ abbino per nulli, eccetto il caso in cui il Testatore molu proprio, e di proprio Carattere legasse alli medesimi. Succedendo la morte del Testatore, ò premorendo senza Testamento, il Provisore con l’intervento, ed assistenza del Guardiano, e di dne, ò tre testimoni farà T Inventario de’ Mobili, Denari, Effetti, e di tutto quanto possa appartenere al defonto. Prenderà la Copia dell’ Inventario nel libro delle disposizioni Testamenta­rie, e trasmetterà V Originale al Magistrato di Sanità, da di cui Ordini, e Man­dati dipenderà rispetto all esecuzione del Testamento, ò all’alienazione, ed esportamento degl’ Effetti testati. Morendo durante la contumacia qualche contumace, il Provisore dovrà dalla facoltà del morto Testato, ò intestato trattenere uno ò due Zechini per ap­plicarli per le Sante Messe. XI. In ocasione di morte d’ alcun Passagiere, Marinaro, Guardia, ò Fa­chino contumace il Provisore ne faccia il Rapporto al Magistrato di Sanità. Non permetta che sia mosso, ne’ maneggiato, ne toccato il Cadavere da alcuno fin’ a che il Medico lo abbia ricognosciuto. Riconosciuto, e licenziato il Cadavere dal Medico, il Provisore Io faccia trasportare, e sotterare in fossa profonda almeno due Braccia senza alcun Drap­po in qualche luogo separato distante dalla Città, attese sempre le solite Riser­ve, e Riguardi di salute. Che se il Cadavere fosse infetto, ò sospetto d’infezione, il Provisore averta, disponga, e si assicuri che il Cadavere sia coperto con calce viva, e che la fossa sia ben circondata di Terra. XII. Nel giorno ultimo di Contumacia de’ Tabacchi, ù altre Merci non suscettibili, il Provisore dovrà ritirare da Guardiani due Fede uguali esponenti la qualità, quantità, e specie delle Merci esistenti ne’Magazeni, ò Bastimenti; si sodisfarà successivamente sull’ esistenza attuale delle predet merci. Riscon­trerà se T Esistenza confronta con la denuncia delle merci, e nell’ atto di tras­mettere , conforme dovrà trasinettere, alla Cancelleria di Sanità un Esemplare della Guardia, T accompagnera con la Fede del da lui fatto Riscontro. XIII. II Provisore non permetterà venghin ammesse a libera Prattica le Persone, ò merci contumaci senta espresso mandato della Cancellarla di Sanità, e questi mandati ancora custodirà per suo discarico in filza particolare, con os­servare di far ripulire le stanze, e Magazeni d’ ogni imondizia, che dovrà esser consegnata al Fuoco. II Provisore, ò Guardiano visiteranno attentamente i Magazeni, e se tro- varanno, che le persone contumacianti abbino inferito alcun danno nelle Porte, Fenestre, Pavimenti etc. ò altro danno die qualunque natura potrà essere, ob- ligheranno le medesime persone Contumacianti alla Refusione di tutti i Danni da

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