Linzbauer, Franciscus Xav.: Codex Sanitario-Medicinalis Hungariae 1 (Budae, 1852-1856)
Mantissa
756 petarsi, ed in caso di Renitenza, saranno sospender la Prattica, e ne daranno 1* opportuno Rapporto al Magistrato. XIV. Se alcun Capitano Patrone, Scrivano, ò Passagieri volesse permutarsi di Abiti a Bordo, ò ne Magazeni per godere il beneficio d’ essenzione di cinque giorni di contumacia, il Provisore dovrà intervenire, ed assistere alla permuta del vestiario. XV. Nessuna persona a Prattica, nemeno i Parenti possino commensare con i Passagieri, Marinari Guardie, ò Fachini. XVI. Se mai capitassero delle Lettere, in cui fossero rachiuse delle mostre, ò altro soggetto a contagio, accio i Mercanti non restino pregiudicati nelli loro interessi, si permette che queste tali mostre possino esser se procedenti con Bastimento di Patente netta ò sospetta sotto la Direzione del Provisore (il quale ne terra di tutto ciò una distinta nota) sottoposte a quel sciorino, Espurgo, e Contumacia che sarà assegnata all’ altre merci del Bastimento, e quest' ò nel Bastimento stesso, over in uno delti Magazeni, e le lettere saran rimesse alla Cancelleria della Sanità profumate. XVII. Nelli magazeni, ne in verun altro luogo non si possino da persone a Prattica ricevere fogli dalle persone contumacianti, se prima non saranno stati passati sotto il profumo del solfo. Il Provisore, ò Guardiano, ò Guardia assista, al profumo e 1’ eseguisca con prender i fogli nella punta d’ una Canna spaccata senza ricevere per tal atto alcuna mercede ne Gratificatione. Il Provisore ò Guardiano rilascino le Fedi, che potessero essergli domandate da’ Capitani ò Passagieri, purché tali Fedi siano conformi alla verità alla Giustizia, ed alla Salute, e possino ricevere lire 2 per ogni Fede. Del resto in Carlobago il Deputato di Sanità dovrà attendere e eseguire rispetto alle Persone e Merci contumaci de’ Bastimenti amissibili Le Istruzioni espresse nel presente Capitolo, avuto sempre riguardo alternativa diversità di Disposizioni annunciata ne’ Capitoli precedenti. Capo XIV. Del Ministro del Casino, e de Guardiani di detto Casino di Sanità. I. La nomina, e dimissione effettiva del Ministro di Sanità aspetterà all’ Eccelsa Suprema Intendenza Commercialte per mezzo della luogotenenza di Segna, con esser però riservata al luogotenente la loro dimissione ò nomina provisionale. La nomina, e dimissione delli Guardiani appartenga alli Magistrati respettivi di Sanità. IL Le Guardie dipendino dall’ Ordini, e Disposizioni del Ministro con avere per la sua Persona tutti i Riguardi, sommissione, e subordinazione III. Il Ministro si facci un debito di promovere, continuare, e mantenere la quiete, e la buona Armonia nel Casino , e sopra i Bastimenti con impedire , sedare, e soffocare le Contese, e Risse, a tal effetto è conferita al Ministro V autorità personale di dare disposizionali in que’ Casi, tempi, e Circonstanze, in cui ogni indugio fosse pericoloso avertendo bensì di darne immediato Rapporto al Magistrato. IV. Il Ministro sarà tenuto di trattenersi nel Casino la mattina dal spuntar del sole sino 1’ ore undici, e dalle due il dopo pranso sino tramontar del sole. V. Il Ministro abbi la sua dipendenza dal Luogotenente come Preside, e da tutto il Magistrato, nelle materie di Salute, e nella materie di Mare, e di Porto abbi la debita intelligenza, e Deferenza per il Capitano del Porto.