Linzbauer, Franciscus Xav.: Codex Sanitario-Medicinalis Hungariae 1 (Budae, 1852-1856)

Mantissa

756 petarsi, ed in caso di Renitenza, saranno sospender la Prattica, e ne daranno 1* opportuno Rapporto al Magistrato. XIV. Se alcun Capitano Patrone, Scrivano, ò Passagieri volesse permu­tarsi di Abiti a Bordo, ò ne Magazeni per godere il beneficio d’ essenzione di cinque giorni di contumacia, il Provisore dovrà intervenire, ed assistere alla permuta del vestiario. XV. Nessuna persona a Prattica, nemeno i Parenti possino commensare con i Passagieri, Marinari Guardie, ò Fachini. XVI. Se mai capitassero delle Lettere, in cui fossero rachiuse delle mo­stre, ò altro soggetto a contagio, accio i Mercanti non restino pregiudicati nelli loro interessi, si permette che queste tali mostre possino esser se procedenti con Bastimento di Patente netta ò sospetta sotto la Direzione del Provisore (il quale ne terra di tutto ciò una distinta nota) sottoposte a quel sciorino, Espur­go, e Contumacia che sarà assegnata all’ altre merci del Bastimento, e quest' ò nel Bastimento stesso, over in uno delti Magazeni, e le lettere saran rimesse alla Cancelleria della Sanità profumate. XVII. Nelli magazeni, ne in verun altro luogo non si possino da persone a Prattica ricevere fogli dalle persone contumacianti, se prima non saranno stati passati sotto il profumo del solfo. Il Provisore, ò Guardiano, ò Guardia assista, al profumo e 1’ eseguisca con prender i fogli nella punta d’ una Canna spaccata senza ricevere per tal atto alcuna mercede ne Gratificatione. Il Provisore ò Guardiano rilascino le Fedi, che potessero essergli doman­date da’ Capitani ò Passagieri, purché tali Fedi siano conformi alla verità alla Giustizia, ed alla Salute, e possino ricevere lire 2 per ogni Fede. Del resto in Carlobago il Deputato di Sanità dovrà attendere e eseguire rispetto alle Persone e Merci contumaci de’ Bastimenti amissibili Le Istruzioni espresse nel presente Capitolo, avuto sempre riguardo alternativa diversità di Disposizioni annunciata ne’ Capitoli precedenti. Capo XIV. Del Ministro del Casino, e de Guardiani di detto Casino di Sanità. I. La nomina, e dimissione effettiva del Ministro di Sanità aspetterà all’ Eccelsa Suprema Intendenza Commercialte per mezzo della luogotenenza di Se­gna, con esser però riservata al luogotenente la loro dimissione ò nomina pro­visionale. La nomina, e dimissione delli Guardiani appartenga alli Magistrati respet­tivi di Sanità. IL Le Guardie dipendino dall’ Ordini, e Disposizioni del Ministro con avere per la sua Persona tutti i Riguardi, sommissione, e subordinazione III. Il Ministro si facci un debito di promovere, continuare, e mantenere la quiete, e la buona Armonia nel Casino , e sopra i Bastimenti con impedire , sedare, e soffocare le Contese, e Risse, a tal effetto è conferita al Ministro V autorità personale di dare disposizionali in que’ Casi, tempi, e Circonstanze, in cui ogni indugio fosse pericoloso avertendo bensì di darne immediato Rap­porto al Magistrato. IV. Il Ministro sarà tenuto di trattenersi nel Casino la mattina dal spuntar del sole sino 1’ ore undici, e dalle due il dopo pranso sino tramontar del sole. V. Il Ministro abbi la sua dipendenza dal Luogotenente come Preside, e da tutto il Magistrato, nelle materie di Salute, e nella materie di Mare, e di Porto abbi la debita intelligenza, e Deferenza per il Capitano del Porto.

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