Linzbauer, Franciscus Xav.: Codex Sanitario-Medicinalis Hungariae 1 (Budae, 1852-1856)
Mantissa
751 che i costituti siano dati, e presi nelle debite forme, e sotto le prescritte cautele. XI. 11 Magistrato rilascierà, al Casino, ò alla persona a questa Commissione destinata i suoi mandati per il travaso delle Granaglie ed altri Generi suscettibili. L’ Uffiziale del’ Casino ò Deputalo non potrà in veruna guisa permettere , molto meno intervenire al suddetto Travaso, senza il mentovato mandato del Magistrato, al quale dovrà dare il Riscontro in inscritto del seguito travaso. XII. In occasione dello sciorino d’ utensili, e Merci sopra i Bastimenti di Patente netta, ed in quella di discarico di Tabacchi non liberi, ne’ Magazeni, il Cancelliere dovrà procurare dalle Guardie una fede, annunciante la quantità, qualità, e specie degl’ utensili, e merci sciorinate sopra i Bastimenti, e de’ Tabacchi ricettati ne’ Magazeni, e di questi ultimi sarà rimesso un duplicato della Fede a Proprietari. XIII. Dopoché sarà spirato il Termine della Contumazia respettiva assegnata dalla Terminazione Generale, o Particolare del Magistrato di Sanità a Bastimenti Passaggieri, e merci, e dopoché sarà stato dato il deposto delle Guardie, e la Relazione del Medico ò Chirurgo, la Cancelleria rilascierà al Casino, ò al deputato de’ Magazini i rispettivi suoi mandati di libera praltica. XIV. Se poi nel corso della Contumacia succedesse qualche incidente, ò che il deposto delle Guardie, o la Relazione del Medico non fossero nettissimi, la Cancelleria non potrà rilasciare i mandati di libera Praltica, bensì farà al Magistrato il Rapporto degl’incidenti, deposti, e Relazioni, per attendere, e far eseguire le ulteriori Dispositioni, e Rissoluzioni del Magistrato. XV. All’ occasione della Pratlica, la Cancelleria dovrà ricevere dalla Guardia per il Canale dell’ assistente al Casino ò del Deputato à magazeni un Riscontro Giustificante lo suentramento, Arregiamento, e Maneggio delle merci, ed utensili, e 1’ essistenza attuale intiera delle merci, ò Passagieri denunciati. Se l’essistenza de Passagieri, e merci non riscontrasse perfettamente con la denuncia, sarà sospeso il mandato di Pattica dalla Cancellarla, ed il Cancelliere ne darà parte al Magistrato, che deciderà rispetto ad ulteriori Disposizioni. XVI. La Cancellarià formerà, e rilascierà le Patenti di Sanità, e le fedi di Carico, a tutt’ i Bastimenti, che partiranno tanto liberi, quando sospetti. Con esprimere nelle Patenti di Sanità se il Capitano ò Patrone lo domandasse, il nome, età, e Corporatura del Capitano, ò Patrone, del Equipaggio, e Passagieri, E con dichiarare nelle fedi di Carico a lume della verità la quantità, qualità e specie delle merci di discarico, ò Carico à norma de respettivi manifesti, che li saranno constituiti. La Cancellaria formerà ancora, e rilascierà la Boletta particolare di Sanità a Passagieri. La Cancellaria formerà pure, e rilascierà le attergazioni, e mandati di Carico a norma de’ viglietti, che li saranno rimessi dalli Patroni di Barca. XVII. La Cancelleria non rilasciara le Patenti di Sanità ne le attergazioni, ne le fedi, ò mandati di Carico senza il Riscontro del Capitano del porto, giustificante il seguito effettivo pagamento de’ Diritti Regi dell’ Ancoraggio o albo- raggio. II Cancelliere, ò quello che farà le sue veci risponderanno di proprio delle Negligenze, ò dissattenzioni, che potessero esser commesse. XVIII. Partendo per Porti interdetti e non sospetti Bastimenti Liberi, i di cui Capitani e Padroni facessero Istanza d’ un Guardiano netto, la Cancellaria rilascierà al Casino ò al Deputato di Sanità il Mandato ordinante 1’ imbarco del