Linzbauer, Franciscus Xav.: Codex Sanitario-Medicinalis Hungariae 1 (Budae, 1852-1856)

Mantissa

752 Guardiano, cui darà le necessarie Istruzioni, 1’ osservanza delle quali sarà giu­rata dal Guardiano sotto pena della vita. Al ritorno di tali Bastimenti provisti di Guardiano, basterà il costituto del Guardiano per il Ricevimento a libera Prattica. XIX. In caso di malatia, e molto più in caso di morte di contumacianti, il Cancelliere abbia 1’ attenzione di sollecitare e ricevere in visi Reperti, Depo­sti, Consulti, e Relazioni del Medico ò Chirurgo e del Guardiano, con darne 1’ opportuna cognizione ed informazione al Magistrato. XX. L’ istesse cautele saranno prese dal’ Cancelliere in caso d’influenza d’ animali, ò di morbi Epidemici, di cui piaccia a Dio di preservar sempre tutti i felicissimi stati dell’ Augustissima Sovrana. XXI. Il Cancelliere intervenirà personalmente a tutte le Sessioni, e con­ferenze ordinarie, e straordinarie del Magistrato di Sanità, e non potrà assen­tarsi senza legitime raggioni, e senza espressa licenza del Preside. Se il Cancelliere fosse assente, ò impedito, sostituisca un altro in suo luogo il Preside come di sopra nel §. III. s’ è detto. XXII. Il Cancelliere dipenderà dalla luogo tenenza, e dal Magistrato di Sanità. XXIII II Cancelliere aurà P ultimo posto. XXIV. Il Cancelliere, ne il suo sostituto non potrà prendere ne’ doman­dare molto meno pretendere da naviganti, Passagieri, ò Ufficiali alcun Dritto ne Ricognizione, ne Donativo per riflesso de’ Serviti o buoni Uffici, eh’ avesse prestati, ò potesse prestare. XXV. Non possino appropriarsi nessun Dritto di Cancelleria, benzi esige­ranno quelli si trovano imposti da sua Maestà, e li passeranno mensualmente nella Cassa Publico-Commerciale, dopo che saranno riscontrati i suoi Conti dal Provisore, che a tal effetto sarà destinato dal Preside. XXVI. Se qualche Provisore effettivo fusse impedito, il Cancelliere dovrà informarlo delle materie, che fussero state trattate nel Magistrato. XXVII La Cancelleria starà aperta dalla levata del sole fin al mezzo gior­no , e dalle due ore doppo mezzo giorno fin’ all’ occaso del sole, senza che per alcuna raggione il Posto della Cancellaria possa esser abbandonato dal Cancel­liere , ò suo sostituto, per il maggior commodo, e per la più sollecita spedi­zione de’ Bastimenti, e de naviganti, e trattanto che venghi destinato un luogo fisso per la Residenza del Cancelliere, servirà per tal effetto al presente la di lui casa, XXVIII. La Cancelleria intimerà agl’ Offici, ed Ufficiali di Sanità le Re- soluzioni , e Terminazioni del Magistrato in iscritto, ed invigilerà sulla perfetta osservanza dell’ istesse Terminazioni, e Risoluzioni. Invigilerà ancora il Cancelliere sull’osservanza delle respettive Instruzioni, con avertir il Magistrato delle negligenze, ed abusi, che potessero esser commessi. XXIX. I Nobil soggetti Civili Domiciliati nel Paese, potranno esercitarsi come Apprentisti nella Cancellaria senza godere alcuna attività, ottenuta eh’ averanno speciale licenza dal Preside. Tali Apprentisti s’averanno in benigna Considerazione da sua Maestà Ce­sarea Regia ali’ occasione di vacanza d’ impieghi. Capo XII. Istruzioni e Commissioni del Capitano del Porto. Siccome le Funzioni del Capitano del Porto hanno qualche Raporto diret­to. ò indiretto, con gl’ affari di Sanità, e siccome egli c’ a portata di vigilare,

Next

/
Oldalképek
Tartalom