Linzbauer, Franciscus Xav.: Codex Sanitario-Medicinalis Hungariae 1 (Budae, 1852-1856)

Mantissa

750 III. In caso di Malatia, ò qualche Impedimento del Cancelliere, non che in casi di premura, ò moltiplicità d’ affari, supplirà le sue veci uno delti Pro­visori effettivi, quale sarà deputato dal Preside, con quelle Commissioni, ed istruzioni che troverà necessarie. IV. Sarà a Carico del Cancel'iere ò di quello che farà le sue veci tener il Registro della corrispondenza attiva e passiva del Magistrato di Sanità, dal quale saranno custodite nella Cancellarla le Copie fedeli delle Lettere andanti, e gl’ Originali delle lettere venienti tanto informative, quanto esecutive. V. In tutte 1’ occorrenze, incidence ed emergenze di Sanità previste, e provedute dalla presente Cesarea Regia Resolutione, ò dalle successive termi- nazioni del Magistrato, il Cancelliere potrà dare disposizioni, e rilasciar Man­dali Relativi alla Loro osservanza 9 ed esecuzione. Mà nell’ occorenze incidenze, e emergenze di Sanità non provedute dalle Cesareo Regie Resoluzioni, dal General Regolamento, o dalle terminazioni del Magistrato, il Cancelliere, ne il suo sostituto aura alcuna attività Pettorale, ò Provisionale, e non potrà, ne pettoralmente, ne’ provisionalmente dare alcuna disposizione, ò Commissione senza 1’ approvazione, ò Resoluzione del Magi­strato ('i Sanità. VI. Riceverà personalmente il Cancelliere al Casino di Sanità ò altro Luo­go a quest’ effetto destinato i Costituti da Capitani ò Padroni de Bastimenti pro­cedenti da luoghi ammissibili, e rilascierà i mandati annuncianti il Periodo della Contumacia, ed il Numero delle Guardie, inerendo alle Terminazioni generali del Magistrato ; se poi il Costituto si rendesse sospetto, ò per parte del consti­telo medesimo, ò per quella de’ costituenti, ò per raggione d’ incidenze e de- nergenze non proviste dalla terminazione Generale del Magistrato, e special­mente se cadesse il bisogno di deputare Guardie d’ osservazione, la Cancellarla non potià rilasciare i suoi mandali senza previo raporto, e successiva espressa particolare Resoluzione del Magistrato. VII. Il Cancelliere anderà personalmente a Parlamento in Compagnia del Capitano del Porto per ricevere sotto le debite Cautele la Patente, ed il Costituto de’ Capitani ò Patroni de Bastimenti procedenti da luoghi sospetti. Vili. La Cancellarla riceverà tutte le lettere, che saranno portate da Ba­stimenti procedenti da luoghi sospetti, e ne’ commetterà la diligente distribu­zione ad’ un Guardiano di Sanità, la distribuzione delle Lettere particolari sarà sospesa dalla Cancellarla, se ve’ ne fosse alcuna Ministeriale, ò Magistrale fin’ a che il Magistrato assentisca alla medesima distribuzione. IX. Il Cancelliere.avvertirà di dare i Costituti con la maggior diligenza; e prima che il Capitano ò Padrone conferisca con alcuno. Nessuno potrà esser presente à Costituti, che il Costituente, e i provi­sori effettivi del Magistrato. L’ istesse attenzioni s’ averanno ne’ Costituti de’ Bastimenti di Patente Li­bera, dal Ministro del Casino ò Deputato di Sanità come li sarà imposto nelle particolari Istruzioni. Nell’ alto di ricevere il Costituto sia riscontrato ò fatto riscontrare respet- livavente dal Cancelliere ò dal Ministro di Sanità l’Equipaggio e confrontato con la Patente. Del Confronto si faccia menzione nel Costituto. X. E sicorne a Bastimenti procedenti da luogo Libero con Patente libera saranno dati i Costituti vocali dal Ministro del Casino ò Deputato di Sanità, i quali saranno dal medesimo Ministro riportati in un Libro particolare, cosi il Cancelliere aurà 1’ attenzione di soddisfarsi, ed assicurarsi sii questo Libro,

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