Linzbauer, Franciscus Xav.: Codex Sanitario-Medicinalis Hungariae 1 (Budae, 1852-1856)
Mantissa
747 ed immune da contaggio, non procedente da luogo infetto, ò sospetto, siammet- terà e li si procurerà 1’ Ecclesiastica sepoltura. Non avendosi cognizione del Cadavere, e potendosi per conseguenza dubitare , che sia naufragato con qualche Bastimento proveniente forse da’ luogo sospetto, ò infetto, il Magistrato disporrà, che sia scavata una fossa profonda in sito poco distante dal Cadavere, ed in quella strascinato, gettato, e sepelito il Cadavere, con agiuto d’ uncini, e simili Istrumenti di ferro, senza che il Cadavere sia toccato, dopò di che si coprirà il Cadavere di calce per accelerare la sua corruzione, e si farà immunire diligentemente la fossa. Del Resto siccome si tratta d’ una Materia, in cui ogni circostanza, ed ogni riflesso muta caso, e devono per conseguenza mutarsi disposizioni, e 1* ordinanze, cosi si conferisce al Magistrato di Sanità la facolta d’ adattare con la scienza e Assenzo delle respettive superiorità i Rimedj al male, ed assicurare con i mezzi più facili 1’ ogetto premurosissimo della Publica Salute. Capo Vili. Del Magistrato di Sanità. Le leggi si pongono in tutto il vigore quando si dispongono i mezzi convenevoli per mantenerne 1’ osservanza, e punirne la trasgressione; ad effetto di conseguire questi due fini, si conferisce alli Magistrati di Sanità di Segna eCarlo- bago tutta 1’ attività, e rispettabilità per parte non tanto de’ soggetti, che dovranno comporre il Magistrato, quanto per parte della sua amministrazione; in conseguenza di che si stabilisce. I. Che il Magistrato di Sanità sia composto e Rapresentato in Segna dal Luogotenente come Preside, da due Provisori effettivi e dal Capitano del Porto, come Provisore Aggiunto. In Carlobago poi sarà rappresentato dal Castellano qual Preside, e da due Provisori effettivi, il primo di quali all’ occasione della Restaurazione di quel Magistrato proposto dal Castellano alla Luogotenenza di Segna, e da quella per il Canale dell Intendenza di Trieste rimesso alla Sovrana approvazione, potrà restare per più anni successivi in officio se lo sosterrà convenientemente, e non reruserà di esercitarlo a publico vantaggio con 1’ assegnatali annua Recognizione. E il secondo Provisore si elegerà nuovamente di anno in anno dalla Communità; E in ambi i Magistrati sarà compreso un Cancelliere alla Sanità. IL II Magistrato di Sanità dipenderà in Segna dall’ Eccellentissimo Magistrato alla Sanità di Trieste, e da quella luogotenenza; E da questa, come pure dal suo Magistrato di Sanità dipenderà quello di Carlobago, che per il suo Canale riceverà le terminazioni del Magistrato di Sanità di Trieste. III. Appartenga al Magistrato di Sanità la nomina, e dimissione delle Guardie, Guardiani e simili soggetti subalterni. IV. Il Preside del Magistrato distribuirà alli Provisori effettivi quelle Commissioni fisse, o perentorie, che conoscerà opportune, avendo sempre in vista le circostanze accidentali, ed il buon serviggio Regio, e Pubblico. Tutti e due insieme i Provisori effettivi in genere, ed in specie invigilerano a tutto, affinché tutti gl’ Offici di dipartamento del Magistrato siano attentamente, e fedelmente amministrati. Mà ogni provisore in particolare vigilerà, e risponderà particolarmente sopra 1’ Amministrazione dell’ Uffizio di suo dipartamento, senzache la Gurisdizione, ò Responsabilità particolare deroghi alla Responsabilità e Giurisdizione Generale. V. Il Preside dovrà convocar ogni Mese tutt’ il Magistrato alla Sanità, al quale proponerà li diversi accidenti, e rilascierà sopra di quelli le Determinazioni , non che farà legger il Protocollo dal Magistrato, e darà a provisori una 50