Linzbauer, Franciscus Xav.: Codex Sanitario-Medicinalis Hungariae 1 (Budae, 1852-1856)
Mantissa
748 generale distinta cognizione delli affari, e Materie della Publica Salute. In quelli casi poi dove fosse pericolo in mora, ò si trattasse di Materie gravi siano tenute straordinarie sessioni ; Materie gravi di Salute s’ intendano tutte quelle, in cui il Cancelliere , ò Capitano del Porto, ovvero Assistente del Casino non possino agire, ò procedere pettoralmente, ne provisionalmente , che per conseguenza sono risservate alla Cognizione, e Resoluzione del Magistrato di Sanità ; E Materie gravi s’ intendano tutte quelle, che non sono state già previste, ò proviste dalle Terminazioni generali, ò particolari del Magistrato. VI. Potranno darsi denuncie, ò avvertimenti segreti relativi all’ operazioni , ò Persone del Magistrato, tali avvertimenti ò Denuncie saranno portate à voce , ò in iscritto al Preside , qual ne fara il convenevole buon uso , senza manifestare i Denuntianti. VII. Il Magistrato di Sanità di Carlobago avra la sua correspondenza con quello di Segna e questo con quello di Trieste, al quale sarà in obbligo di dare un pronto, e fedele Rapporto delle Notizie particolari in Materia di Salute che venissero a sua Cognizione. L’ intimazioni, e terminazioni dell’ Eccellentissimo Magistrato di Trieste , e Rapporti andanti, e venienti siano prodotti e letti nelle conferenze ordinarie, ò straordinarie del Magistrato. Vili. In tutte 1’ occorenze, ed incidenze di Sanità espresse, e provedute dalle Rissoluzioni dell’ Eccellentissimo Magistrato alla Sanità di Trieste s’ abbia attenzione al espressione, ò provedimento delle medesime ed alle Commissioni ed Istruzioni e Regolamento in quelle imposti. Nell’ incidenze poi non anco decise proporrà ò farà respettivamente proporre il Magistrato di Sanità ciò che stimerà più opportuno a quello di Trieste, dal quale attenderà ulteriori Risoluzioni. IX. Tutte le Matterie di salute nel Magistrato di Sanità devano proporsi, trattarsi, e rissolversi alla pluralità de voti, se i voti fossero divisi in uguali contrari suffragj, il voto del Preside sarà decisivo. X. Potranno admettèrsi nelle sessioni del Magistrato i soggetti nobili ò abili del Paese, i quali voranno intervenirvi, e si chiameranno ascoltanti. XI. Alla fine dell’ Anno tutti gl’ Uffizj de’ dipartamenti del Magistrato di Sani/à renderanno direttamente à tutta la Commissione i rispettivi Conti della Loro annua Amministrazione, ed il Magistrato li confronterà con i Riscontri mensuali di Provisori. XII. Alla fine d’ogni mese tutti li proventi che saranno ricavati dalli diritti alla Sanità saranno posti nelle respettive Casse Commerciali; Alla fine poi d’ ogn’ anno sara fatta una dimostrazione Generale de’ Proventi della Sanità, e per il Canale della luogo tenenza sarà trasmessa all’Eccelsa suprema Intendenza di Trieste. Capo IX. De Provisori effettivi ed aggiunti. I. I Provisori effettivi non potranno pettoralmente nè provisionalmente dare ordini, nè disposizioni, nè Commissioni all’ Ufficio, ò Ufficiali di loro dipanamento senza previa scienza, consenso, e Rissoluzione del Magistrato di Sanità eccettuati li Casi di sommo pericolo in mora. II. I Provisori effettivi nelle sessioni ordinarie del Magistrato lo informeranno dell’ Amministrazione degl’ Officj, ed Ufficiali del rispettivo loro departa- mento , riferiranno se con fedeltà, ed esattezza s’ osservano 1’ Ordinanze, Regolamenti, e Commissioni del Magistrato, esporranno gl’ abusi, ed i disordini.