Leo Santifaller: Ergänzungsband 2/1. Festschrift zur Feier des 200 jährigen Bestandes des HHStA 2 Bände (1949)

I. Archiv-Wissenschaften - 7. Giovanni Praticö (Mantova): L’archivio pubblico di Mantova e il suo riordinamento sotto il governo di Maria Teresa

119 Giovanni Praticó (Mantova): L’Archivio Pubblico di Mantova e il suo riordinamento sotto il Govemo di Maria Teresa. L’Archivio Pubblico o Archivio degli Istrumenti é l’antico Archivio Notarile di Mantova. Ebbe sede nel Palazzo della Ragione (Palatium Juris), costruito nel 1250 per essere adibito a mercato coperto delle granaglie. La sua origine non é remotissima, perché a Mantova, come in altre cittä italiane, era invalso da secoli e si era radicato l’uso di lasciare ágii eredi gli istrumenti del notaio defunto. L’uso si prestava ad ogni frode e non garantiva la buona conservazione delle scritture. Erano facili le distruzioni, gli occultamenti, le sottrazioni, le falsificazioni, le sostituzioni. La lunga esperienza consigliava un rimedio radicale. Ed ecco istituito, accanto ad un altro giá antico ufficio avente soltanto funzioni di controllo, 1’Archivio Pubblico con il com­pito della conservazione. Entrambi si trovavano nella stessa sede e dipendevano dalle Magi- strature Giudiziarie. L’ufficio di controllo era il Registro Pubblico, sorto in epoca molto remota, come é documentato non solo negli antichi Statuti tramandataci, quelli bonacolsiani dei 1303, e negli Statuti riformati negli anni 1393—1407 da Francesco Gonzaga IV Capitano di Mantova, ma anche in atti notarili dei 1341, 1342, 1344 1), i quali portano 1’espressa menzione del- 1’avvenuta registrazione. Gli Statuti citati e le successive leggi del secolo XV ignorano 1’Archivio Pubblico. Bisogna giungere ai primi anni dei secolo XVI per trovare finalmente la legge che tratti di esso. E’ la legge dell’ 11 dicembre 1516, emanata da Francesco Gonzaga IV Marchese di Mantova 2). Si fa obbligo al Massaro (Archivista) deli’Archivio di: 1. far portare in Archivio gli atti del notaio defunto, subito dopo le esequie; 2. far compilare, ove manchi, l’inventario dagli eredi; 3. versare una cauzione di 200 Ducati; 4. garantire la buona conservazione delle scritture; 5. rendere conto degli introiti agli eredi e al Collegio dei Notai; 6. registrare le filze, i protocolli e le imbreviature ricevuti con la data e il nome di chi li presenta. Il Massaro ha facoltá di imbreviare gli istrumenti secondo lo stile dei notaio o di farne eseguire da altri la copia, devolvendo sempre agli eredi una quota dei proventi e, se superano una certa somma, un’altra quota anche al Collegio dei Notai. Le scritture e i libri dei Massaro godono buona fede. Ogni anno nel Collegio viene nominato un notaio, detto Prefetto, al quale si fa ricorso per la soluzione dei dubbi che potessero sorgere nel rilevare e nell’abbreviare. Ma, con l’obbligo di richiedere il versamento, si lascia al Massaro la facoltá di concedere agli eredi il trapasso degli atti del notaio defunto. Lo attestano i documenti, come, per citare J) Archivio di Stato di Mantova — Archivio Gonzaga — D. II. 3. b. 196; D. IV. 16. B. 310. 2) Ibidem — U. VI. b. 3582.

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