VJESNIK 8. (ZAGREB, 1899)

Strana - 210

210 Següono li Capitoli. 77. Che dagli Ebrei non possa tenersi in casa alcun Uomo, o Donna Cristiana, nè corne Servitor, nè sotto qualunque altro nome, impiego, o pretesto, niuno eccettuato, in pena all' Ebreo di Duc. 100, da esser applicati, corne sopra, e di star in Galera con ferri ai Piedi, ed al Cristiano di essere castigato criminalmente, ed anche Bandito da questa Città, ma possano servirsi di giorno di soli Uomini Cristiani, e non Femmine, per ac­cendere unicamente il lume, e fuoco nelli soli giorni Festivi, ed anche per le occorrenze di Traffico, che non ammettessero dilazione, il che pure dovrà osservarsi nella Terra Ferma. 83. Che non possa, nè debba alcun' Ebreo di che Stato, sesso, o condizione si voglia, tanto in nome proprio, quanto sotto altro nome, per poco, o per molto tempo, posséder, acquistar, tener in affito, Pegno, Feudo, a Livello, o sotto qualunque altro Titolo, e modo, niuno eccettuato, nemmeno a pretesto di Pieggieria, o Cessione, Case, Terreni, Beni stabili, Possessioni, Livelli, ed altro, posti, e situati, tanto in questa Città, che in cadaun luoco dello Stato, a riserva délie Case destinate per loro Abitazione entro Ii Ghetti. Fuori de' medesimi Ghetti resta solo permesso ritener in affitto Magazzini, Volte, e Luochi a solo uso di Mercanzia, e mai di Abitazione, corne pure resta proibita V Abitazione medesima in qualunque Villa dello Stato, senza permesso di Decreto del Senato, e ciô in pena di Duc. 500. da esser applicati un terzo al Denonziante, il quäle sarà tenuto secreto, e il rimanente diviso con le forme solite del Magistrato al Cattaver, dovendo anche dal Magistrato suddetto esser proceduto per via d' Inquisizione nel pro­posito contro Ii Trasgressori. 84. Che Ebrei non possano far Sensarie nè in Ghetto, nè fuori, di cose, che ap­partenessero alla Senseria stessa, nè far dar Dinari a tempo, nè a Livello, in pena di Ducati 25 per cadauna volta da esser applicati, come sopra. 92. Sopra il proibito Negozio di Biade in Terra Ferma di qualunque génère egli siasi, sarà cosi dal magistrato al Cattaver, come da quello aile Biade tenuto Processo col Rito del Senato per scoprirne le delinquenze, e punir li Rei con tutte quelle pene afflittive, e pecuniarie, che riputassero di Giustizia, e di esempio a freno di ulteriori contraffazioni. Data dal Magistrato Eccellentissimo al Cattaver li 5. Decembre 1777. Mattio Dandolo Cattaver Lazzaro Antonio Ferro 1° Cattaver Addi 9. Decembre 1777. Francesco Marinoni Nod. Pubblicati sopra le Scale di San Marco, e di Rialto. Addi 10. Guigno 1778. Gl' Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori Cattaveri Infrascritti. Ad effetto che ottenga la dovuta sua esecuzione il Decreto dell Eccellentissimo Senato 21. Maggio decorso, che commette al loro Eccellentissimo Magistrato la pronta ristampa, e reppublicazione dell' infrascritta Terminazione. Hanno perciô loro Ecceltenze terminando ordinato, che resti la stessa di nuovo stampata, e pubblicata, non chè rimessa alli N. N. H. H. Pubblici Rappresentanti da Terra, e da Mar per l'immancabile osservanza délie cose nélla medesima contenute. Mandantes &c. Antonio Lorenzo Soranzo Cattaver Zambattista Albrici 3° Cattaver Triffon Zen Cattaver Francesco Marinoni Nod. Addi 11. Guigno 1778. Reppubblicata sopra le Scale di San Marco, e di Rialto." Stampata per Ii Figliuoli del Qu. Z. Antonio Pinelli Stampatori Ducali. Frano Radié.

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