Folia Theologica 22. (2011)
Erdő Péter: Il diritto amministrativo canonico: disciplina giuridica autonoma?
16 Péter ERDŐ cutorio (decretum generale exsecutorium) e l'istruzione (instructio) invece possono essere emanate da un'autorità provvista di potestà esecutiva41. La parte dei Codice ehe tratta della struttura gerarchica della Chiesa (De Ecclesiae constiututione hierarchica) è collocata nel secondo Libro, il quale è dedicato al tema dei Popolo di Dio42. La prima parte di questo stesso Libro paria dei fedeli di Cristo (De christifidelibus), tra i quali menziona come gruppo speciale le persone ehe hanno ricevuto il sacramento dell'ordine, cioè i chierici43. Précisa che il fedele diventa chierico mediante l'ordinazione diaconale44. Elenca i diritti comuni a tutti i fedeli, le obbligazioni e i diritti comuni dei laici, nonché le obbligazioni e i diritti comuni dei chierici, senza chiamare pero questi diritti diritti fondamentali45. Taie scelta terminologica è tipica invece di quegli autori che preferiscono adottare l'apparato concettuale degli ordinamenti statali attuali o di quelli di alcuni decenni fa e ehe seguono anche più o menő decisamente la tendenza ehe vuol dedurre i compiti e i diritti del- lo stato e degli organi delTamministrazione pubblica dai diritti fonda- mentali individuali. La nozione dei diritti fondamentali viene quindi usata negli ordinamenti giuridici statali. Sorge pero la domanda, se essa puó essere applicata - almeno in senso analogo - anche nel diritto della Chiesa. La risposta è stata formulata con chiarezza classica già da Eugenio Corec- co. "Penso ehe la categoria espressa dall'oggettivo fondamentale non sia trascendente, ma specifica dei diritto pubblico costituzionale dello stato moderno. Infatti, non esiste identité, neppure sotto il profilo del diritto stadiale, tra i diritti delTuomo in quanto tali e i diritti fondamentali. II concetto di fondamentalità è correlativo alla funzione che i diritti delTuomo acquistano all'interno del sistema costituzionale dello stato moderno. In campo ecclesiale potrebbe essere più corretto percio non 41 CIC Cann. 31-34. 42 CIC Lib. II, Pars II, Cann. 330-572. 43 CIC Can. 207 §1. 44 CIC Can. 266 § 1. 45 Cfr. Aymans, W., Gemeinrechte und Gemeinpflichten aller Gläubigen, in Folia Theologica 4 (1993) 5-19. Del problema dei diritti fondamentali dei fedeli la Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo ha organiz- zato un intero congresso. Per gli atti védi: I diritti fondamentali del Cristiano nella Chiesa e nella societä (Atti del IV Congresso Internazionale di Diritto Canonico. Fribourg [Suisse] 6-11. X. 1980), Fribourg-Milano 1981. Cfr. Erdő, P., Egyházjog (Szent István Kézikönyvek 7), Budapest 2005.4 210-211, n. 643.