Folia Theologica 22. (2011)

Erdő Péter: Il diritto amministrativo canonico: disciplina giuridica autonoma?

16 Péter ERDŐ cutorio (decretum generale exsecutorium) e l'istruzione (instructio) invece possono essere emanate da un'autorità provvista di potestà esecutiva41. La parte dei Codice ehe tratta della struttura gerarchica della Chiesa (De Ecclesiae constiututione hierarchica) è collocata nel secondo Libro, il quale è dedicato al tema dei Popolo di Dio42. La prima parte di questo stesso Libro paria dei fedeli di Cristo (De christifidelibus), tra i quali menziona come gruppo speciale le persone ehe hanno ricevuto il sacra­mento dell'ordine, cioè i chierici43. Précisa che il fedele diventa chierico mediante l'ordinazione diaconale44. Elenca i diritti comuni a tutti i fedeli, le obbligazioni e i diritti comuni dei laici, nonché le obbligazioni e i diritti comuni dei chierici, senza chiamare pero questi diritti diritti fondamentali45. Taie scelta terminologica è tipica invece di quegli autori che preferiscono adottare l'apparato concettuale degli ordinamenti statali attuali o di quelli di alcuni decenni fa e ehe seguono anche più o menő decisamente la tendenza ehe vuol dedurre i compiti e i diritti del- lo stato e degli organi delTamministrazione pubblica dai diritti fonda- mentali individuali. La nozione dei diritti fondamentali viene quindi usata negli ordina­menti giuridici statali. Sorge pero la domanda, se essa puó essere applicata - almeno in senso analogo - anche nel diritto della Chiesa. La risposta è stata formulata con chiarezza classica già da Eugenio Corec- co. "Penso ehe la categoria espressa dall'oggettivo fondamentale non sia trascendente, ma specifica dei diritto pubblico costituzionale dello sta­to moderno. Infatti, non esiste identité, neppure sotto il profilo del di­ritto stadiale, tra i diritti delTuomo in quanto tali e i diritti fondamen­tali. II concetto di fondamentalità è correlativo alla funzione che i diritti delTuomo acquistano all'interno del sistema costituzionale dello stato moderno. In campo ecclesiale potrebbe essere più corretto percio non 41 CIC Cann. 31-34. 42 CIC Lib. II, Pars II, Cann. 330-572. 43 CIC Can. 207 §1. 44 CIC Can. 266 § 1. 45 Cfr. Aymans, W., Gemeinrechte und Gemeinpflichten aller Gläubigen, in Folia Theologica 4 (1993) 5-19. Del problema dei diritti fondamentali dei fedeli la Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo ha organiz- zato un intero congresso. Per gli atti védi: I diritti fondamentali del Cristiano nella Chiesa e nella societä (Atti del IV Congresso Internazionale di Diritto Canonico. Fribourg [Suisse] 6-11. X. 1980), Fribourg-Milano 1981. Cfr. Erdő, P., Egyházjog (Szent István Kézikönyvek 7), Budapest 2005.4 210-211, n. 643.

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