Folia Theologica 22. (2011)
Erdő Péter: Il diritto amministrativo canonico: disciplina giuridica autonoma?
IL DIRUTO AMMINISTRATIVO CANONICO ... 11 non tanto nelTarea tedesca - hanno cercato di elaborare un diritto cos- tituzionale canonico anche in senso formale13. Gli stessi autori hanno appoggiato, naturalmente, anche Tidea di promulgare una Legge Fondamentale della Chiesa. Il Codice di diritto canonico del 1983, benchè parii della "costi- tuzione gerarchica" della Chiesa14, usa nel suo rispettivo titolo la parola latina constitutio nel senso di struttura, costruzione, ma non nel significato di costituzione nel senso tecnico moderno15. In ogni caso, anche il terna del diritto costituzionale canonico dimostra come il pensiero dei canonisti abbia influenzato la struttura dei diritto secolare delle sin- gole epoche. Più volte risulta chiaro anche il fatto che la divisione o la circoscrizione delle diverse discipline o dei settori dei diritto civile pos- sono essere applicate alla realtà della Chiesa soltanto con delle forti riserve o in nessun modo. Tale era la situazione anche riguardo la divisione in diritto pubblico e diritto privato. Questo principio strutturale era, infatti, specialmente diffuso tra i canonisti della prima metà del XIX secolo. Molti hanno applicato questa divisione - quasi senza alcuna critica - al diritto canonico, altri 1'hanno applicato con certe riserve. Ma non mancavano neppure gli autori ehe hanno rifiutato Tapplicazione di questo principio al dirit13 Per es. Lombardia, P., Lezioni di diritto canonico, lntroduzione - Diritto Costituzionale - Parte generale, Milano 1985. Hervada, Diritto costituzionale canonico, Milano 1989. 14 CIC Lib. II, Pars II, De Ecclesiae constitutione hierarchica (Cann. 330-572). 15 Nel diritto canonico, la parola constitutio indicava tradizionalmente una determinata specie delle norme giuridiche. La terminológia del diritto ro- mano, e più precisamente numerosi passi delle Istituzioni di Giustiniano (per es. 1.1.2.3-6; si fa spesso riferimento anche alle proprie constitutiones di Giustiniano, per es. I. 4.18.8), nonchè il titolo 4 del libro I del Digesta (D. 1.4, De Constitutionibus principum), il quale segue dopo il titolo 3 in cui si tratta dei senatus consultum e della consuetudine, hanno avuto un influsso notevo- le suile collezioni di decretali del medioevo. II titolo 1 dei libro I della Compilatio prima (IComp 1.1, De Constitutionibus) considera questo terna ormai come unità strutturale della materia dei diritto canonico. Questo titolo ehe si occupa delle norme giuridiche rimane nelle collezioni canoniche fino alie Decretali di Gregorio IX e al Liber Sextus (2Comp 1.1; 3Comp 1.1; 5Comp 1.1; Bern. Comp. 1.3; Alan. 1.1; Gilb. 1.1; X 1.2; VI 1.2); cfr. Kuttner, S. (moderante), Index titulorum decretalium ex collectionibus tam privatis quam publicis conscriptus (cura et studio Instituti Iuri Canonico Medii Aevi Perquirendo) [Ius Romanum Medii Aevi, Subsidia II], Mediolani 1977. 54.