Folia Theologica 22. (2011)

Erdő Péter: Il diritto amministrativo canonico: disciplina giuridica autonoma?

12 Péter ERDŐ to della Chiesa16. Allo stesso tempo lo ius publicum ecclesiasticum [exter­num] è stato coltivato, sin dal secolo XIX da autori eccellenti ehe hanno esposto, nel quadro di questa disciplina, il rapporto della Chiesa con gli stati e con la comunità internazionale17. IV. Il Codice Pio-Benedettino II Codice di diritto canonico dei 1917 non menziona il diritto amminis- trativo come settore speciale del sistema giuridico-canonico. Non lo codifica come un ramo particolare dei diritto. Considera invece la struttura gerarchica della Chiesa come realtà di origine divina, e la ri- conduce alla volonté di Cristo, fondatore della Chiesa. Dal punto di vista teologico, il Codice non potrebbe fare diversamente. La fondazio- ne dei sacramento dell'ordine da parte di Cristo stesso è una tradizione fermissima sin dalle origini della Chiesa, la quale è stata confermata anche nella definizione dogmatica dei Concilio di Trento18. L'ordina- zione invece - come lo metterà specialmente in rilievo il Concilio Vaticano II - fa partecipare la persona ordinata della triplice missione di Cristo, cioè in quella di santificare, di insegnare e di governare, in un modo ehe differisce sostanzialmente e non soltanto nel suo grado dalla missione ricevuta nel battesimo e nella cresima19.1 superiori gerarchici ricevono quindi la loro missione di governare - in termini generali - non dall'opinione pubblica, nè dalla fiducia pubblica, bensi dal mandato ricevuto da Cristo20. 16 Cosi per es. Helfert, J. Handbuch des Kirchenrechts aus den gemeinen und ös­terreichischen Quellen zusammengestellt, Prag 1849.3 25, § 19: „Die Eintheilung in ein öffentliches und ein Privat-Kirchenrecht ist dem bürgerlichen Rechte entlehnt, aber in Beziehung auf die Kirche unhaltbar". Invece di esso han­no preferito a volte la divisione in diritto ecclesiastico interno e in quello es- terno (ibid. 25, § 19; 66, § 46). 17 Cfr. per es. Sebott, R., Ius Publicum Ecclesiasticum. II. Katholisch, in Campen- hausen, A. - Riedel-Spangenberger, I. - Sebott, R. (Hrsg.), Lexikon für Kir­chen- und Staatskirchenrecht, III. Paderborn 2004. 339-340. 18 Cone. Tridentinum, Sessio XXIII, De sacr. ord., cap. 1. 19 Cone. Vaticanum II, Const. Dogm. Lumen Gentium 10b. 20 Cfr. Mt 28,16-20. Vedi anche CIC Can. - 129 § 1: Sono abili alla potestà di governo, che propriamente è nella Chiesa per istituzione divina e viene de­nominata anche potestà di giurisdizione, coloro che sono insigniti dell'or­dine sacro, a norma déllé disposizioni del diritto.

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