Folia Theologica 21. (2010)
Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem.: Il diritto e i doveri propri dell Capitolo dei canonici. Annotazioni sul cambiamento dei compiti in un istituzione antica della Chiesa
118 Szabolcs Anzelm SZUROMI co theologus era l'insegnamento degli studi sacri nelle scuole capitolari. II canonico penitentiarius aiutava il vescovo nell'assoluzione dei peccati, specie di assolvere in foro sacramentale riservate al vescovo.34 Öltre ai compiti sopra descritti sono degni di essere menzionati anche i compiti minori quali il portarius, il camerarius, il cellarius, il cancellarius (o secretarius), il procurator, Yhospitalarius, Yeleemosynarius, Yinfirmarius, il punctator, il cantor e lo scholasticus.35 Il capitolo dei canonici poteva possedere, amministrare béni secondo quanto prescritto nello statuto, o regolamentato dal vescovo.36 3. Il CIC del 1917 dal can. 391 al can. 422 tratta dei diritti e doveri del capitolo.37 Il primo canone del capitolo VII. parte II. del libro suile persone (can. 391 CIC [1917]) riassume tutta la materia disciplinare, öltre la descrizione di portare a termine in forma solenne le funzioni litur- giche, la funzione consultiva presso il vescovo diocesano, il governo da parte del capitolo durante la sede vacante, nonché i diritti in generale del capitolo.38 Öltre a quanto detto, bisogna ricordare ehe una delle funzioni principali del capitolo era quella della cura pastorale delle anime (cura animarum), nonché il controllo deli'operato nelle parrocchie di diritto del capitolo e l'aiuto pastorale attraverso il vicario parrocchiale (cfr. cann. 402, 471 CIC [1917]).39 Ogni canonico aveva il proprio stallo o posto nel coro e con esso la retribuzione personale spettante. L'eser- cizio della dignità dei canonico veniva regolata dal can. 396 CIC (1917), in generale era un diritto spettante al romano pontefice. Nella gerar- chia ecclesiastica i canonici venivano subito dopo il vescovo, o il vicario 34 Cone. Tridentinum, Sessio XXIV (11 nov. 1563), Canones super reformatione circa matrimonium - Decretum de reformatione, Can. 8. Conciliorum oecumenico- rum decreta, 764. 35 Wernz, F. X., Ius decretalium, II. 933. 36 Wernz, F. X. - Vidal, P., Ius canonicum, II. Romae 1928. 715, 718. 37 Calamita, F.P., I Capitoli Canonicali nel Codice dei Diritto Canonico, Napoli 1923. 38 CIC (1917) Can. 391 - § 1. Capitulum Canonicorum sive cathédrale sive collegiale seu collegiatum est clericorum collegium ideo institutum ut solem- niorem cultum Deo in ecclesia exhibeat et, si agatur de Capitulo Cathedrali, ut Episcopum, ad normam sacrorum canonum, tamquam eiusdem senatus et consilium, adiuvet, ac sede vacante, eius vices suppleat in dioecesis regimine. 39 CIC (1917) Can. 402 - Si Capitulo adnexa sit cura animarum, haec exerceatur a vicario paroeciali ad normam can. 471. Calamita, F.P., I Capitoli Canonicali, 61-62.