Folia Theologica 19. (2008)

Ujházi, Lóránd: Il diritto naturale dei genitori di educare i loro figli ed il dovere dei cattolici di assicurare una crescita spirituale cattolia

378 ÚJHÁZI, Lóránd nità non cattolica, o non cristiana.85 In questo caso l'autorità ecclesiasti­ca puô punire i genitori - oppure quelli ehe commettono l'atto penale (tutore, congiunti, ecc.)86 - con una giusta pena, anzi con una censura (can. 1366), la quale dimostra la severità dell'atto penale ed la preoccu- pazione della Chiesa di spianare il cammino dei figli alla vita etema. Ma non è contrario all'obbligo dei genitori e non è punibile, se fanno frequentare ai loro figli in una scuola non cattolica per motivi di studio, se garantiscono l'educazione cattolica in un altro modo.87 Non possiamo capire la motivazione della Chiesa e dei legislatore esaminando le legge penale applicata sui genitori nei casi menzionati se non vediamo tutta la funzione dei diritto penale, la quale è incorpo­rata nella missione di tutto il diritto canonico, la quale è il suprema lex, il salus animarum. Percio tutto il sistema penale è ordinato al fine pas­torale della Chiesa.88 Anche quando i genitori trascurano il loro compi­to cattolico e mettono in pericolo l'educazione soprannaturale dei loro figli, la Chiesa vuole difendere la finalità soprannaturale, la salus ani­marum, che in questo caso significa la salvezza dei figli. Ogni delitto mette a rischio la missione soprannaturale della Chiesa, e riguarda tut­ti i membri della comunità, percio la pena non è una cosa privata. La pena contro l'educazione cattolica riguarda prima i figli ehe sono osta- colati nell'avvicinarsi alla salvezza, ed anche il corpo mistico di Cristo, il quale non puô arricchirsi di membri nuovi ed attivi. Ma anche in questo caso valgono i principi del diritto penale. Non é punibile colui che é sotto impossibilità fisica o morale (can. 1323, 3- 4°).89 Uno o entrambi i genitori non possono soddisfare il dovere del- l'educazione, per esempio per circostanze politiche,90 o familiari,91 in questo caso non sono punibili. Oggi questo problema forse culmina nel 85 Cfr. A. Calabrese, Diritto penale canonico, Città dei Vaticana, 2006, 256. 86 Cfr. J., E. Ivras, Commentario al canone 1366, in, Á. Marzoa-J- Miras-R. Rod- RîGUEz-Ocana (eds.), Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, Vol. IV/1, Montreal, 2005, 452. 87 Cfr. A. Calabrese, Diritto penale canonico, 256. 88 Cfr. V. De Paolis, L'applicazione della Pena Canonica, in Monitor Ecclesiasticus, 114 (1989) 70-72. 89 Cfr. J. Hervada, Diritto costituzionale canonico, 105. 90 Questo aweniva in particolare durante gli anni della dittatura comunista, quando, nel caso i figli venissero educati in una scuola cattolica, non pote- vano iscriversi all'università, o non trovare un posto di lavoro adeguato. 91 Conferenza Episcopale Italiana, I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia, 29.IV.2005, Notiziario CEI, 2005,141-166.

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