Folia Theologica 19. (2008)

Ujházi, Lóránd: Il diritto naturale dei genitori di educare i loro figli ed il dovere dei cattolici di assicurare una crescita spirituale cattolia

IL DIRITTO NATURALE DEI GENITORI DI EDUCARE 379 campo del matrimonio misto e dei matrimonio tra un cattolico/a e non-cristiano/a. Negli ultimi anni il numero di questi ultimi è aumen- tato. II problema è il seguente: benché la parte non-cristiana spesso dia promessa di consentire all'educazione cattolica dei bambini (can. 1086 § 2) tuttavia dopo il matrimonio la promessa data non viene mantenu- ta. Ovviamente in questo caso la parte cattolica (nella maggior parte dei casi la donna) si trova sotto l'impossibilità morale e qualche volta anche sotto impossibilità fisica di educare suo figlio/a secondo inseg- namento della Chiesa. In questo caso l'autorità ecclesiastica non puö applicare una pena per impossibilità. Per questo motivo alcuni autori - esagerando un po' - dicono, ehe il canone 1366, il quale parla della sanzione penale dei genitori, é applicabile soltanto al matrimonio tra cattolici.92 Forse questa interpretazione dei canone non è perfetta. Non fa attenzione alla norme generale: Il Codice Latino obbliga i cattolici la- tini (can. 1), mentre il Codice Orientale i cattolici orientali (CCEO, can. 1) ma proprio in questo caso una parte dei coniugi è cattolico/a percio è sotto il regolamento del diritto della Chiesa, il quale riguarda anche Teducazione.93 Ma è vero anche, che l'autorità ecclesiastica deve pres- tare attenzione alle circostanze, ehe relative alla responsabilité della parte cattolica.94 Per questo motivo in contrasta con il Codice prece­dente (can. 2319 § 1, 2-4°) il canone 1366 non determina il tipo di pena che dev'essere applicata in questo caso, ma dice soltanto " (...) siano puniti da censura o da altra pena (...)". Ma per evitare situazioni deli­cate alcune, conferenze episcopali hanno regolato la questione avvisan- do ordinari locali di non dare facilmente la dispensa ali' impedimento di disparità di culto (can. 1086).95 Evidentemente anche nel caso di infliggere una pena a causa dei bat- tesimo o dell'educazione in un'altra religione non-cattolica o non-cris- tiana, il fine della punizione non puô allontanarsi dai motivi generali 92 Cfr. R., A. Strigl, Die einzelnen Straftaten, in J. Listl-H. Müller-H. Schmitz (Hrsg.), Handbuch des Katolischen Kirchenrechts, Regensburg, 1983,944, la no­ta 12. 93 È interessante 1'opinione dell'edizione aggiomata di Handbuch des Katoli­schen Kirchenrechts, la quale è stata modificata. Cfr. W. Rees, Die einzelnen Straftaten, in J. Listl-H. Schmitz (Hrsg.), Handbuch des Katolischen Kirchen­rechts, 1999, Regensburg, 1140. 94 Cfr. F. Nigro, Commentario al canone 1366, in a cura di P., V. Pinto, Commen­to al Codice di Diritto, Città del Vaticano, 2001, 809. 95 Conferenza Episcopale Italiana, I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia, 29.IV.2005, in Notiziario CEI, 2005,141-166.

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