Folia Theologica 19. (2008)
Ujházi, Lóránd: Il diritto naturale dei genitori di educare i loro figli ed il dovere dei cattolici di assicurare una crescita spirituale cattolia
IL DIRITTO NATURALE DEI GENITORI DI EDUCARE 375 aiuta la funzione educativa con un aiuto divino tramite il carattere sacramentale.75 Potremmo dire ehe il matrimonio è necessario per Teducazione equilibrata anche al livello naturale perché in esso ci sono amore ed una fiducia stabile i ehe non esistono negli altri tipi di convivenza (nelTunione di fatto).76 Infatti questi non possono dare una perfetta ed- ucazione a livello naturale, né a quello soprannaturale. A livello naturale non è difficile capire il perché: in una convivenza non-matrimoniale la quale non comporta Tindissolubilità e l'irrevocabilità, i genitori non possono presentare né la totale donazione reciproca, né la paternité e la maternité, le quali non sono relazioni provvisorie. Sicuramente soltanto nella famiglia stabilita sui matrimonio possono formarsi le re- lazioni legittime: la filiazione, la paternité, e la maternité,77 relazioni le quali gettano la base delTeducazione legittima. Soltanto la famiglia stabilita sui matrimonio puö insegnare stabilmente la base della coesisten- za e puö essere il posto della socializzazione perfetta e il nucleo basilare dello Stato e della Chiesa i quali sono anche essi communité di persona. Anzi soltanto nella famiglia i figli possono capire il valore del loro futuro matrimonio e della vita comune e potranno trasmettere i valori umani, solo se hanno vissuto e sono cresciuti in una famiglia sana.78 Insomma quando il nostro Papa Benedetto XVI dice che non si puö re- lativizzare il matrimonio con una valutazione che mette süllő stesso livello il matrimonio con gli altri tipi di convivenza (unione di fatto), si paria anche per il bene dello Stato perché i figli possono ricevere un'educazione bilanciata solo in una comunitá stabile e cosi possono diventare membri produttivi della société civile.79 L'opinione di Vilad75 Cfr. C, J. Errázuriz, La rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio e della sua dimensione familiare, in Ius Ecclesiae, 7 (1995) 562-566. 76 Cfr. PontConsLaic, La formazione dei laki, 3.X.1978, in EV, VI, 663-669, nr. 1015-1029, Pont.Cons.Fam., Uno dei fenomeni, 2000.VII.26, in EV, XIX, 609- 610, nr. 1068-1070. 77 Cfr. G. Tondi della Mura, Considerazioni sulla condizione giuridica dei figli il- legttimi nel diritto canonico, in Monitor Ecclesiasticus, 106 (1981) 120-121. 78 Cfr. A. Casiraghi, II diritto di famiglia nel nuovo Codice di Diritto Canonico, in II Diritto ecclesiastico, 96 (1985) 607. 79 "(•••) Quando vengono create nuove forme giuridiche ehe relativizzano il matrimonio, la rinuncia al legame definitivo ottiene, per cosi dire, anche un sigillo giuridico. In tal caso il decidersi per chi già fa fatica diventa ancora più difficile." Benedetto XVI, Udienza alia Curia Romana in occasione della pre- sentazione degli auguri natalizi, 22.XII.2006, in A AS, 99 (2007) 30.