Folia Theologica 5. (1994)

Rinaldo Bertolino: L'obiezione di coscienza nello Stato e nella Chiesa

L’OBIEZIONE DI COSCIENZA 45 creativo che rende possibile la realtà della libertà fondamentali dell’uo­41 mo». Abbandonata la dottrina cristiana della coscienza corne voce, «praeco Dei et nuntius»,41 42 la cultura laica ha fatto di essa una sorta di istanza nor­matíva di controllo, una Kontrollinstanz in senso funzionalistico, ehe «identifica la personalità con il suo comportamento mostrandole ciö ehe essa è e cio che puö essere».43 Anche cosi intesa, la coscienza non cessa perö dal poter assumere valori: essa appare il valore ’irrinunciabile della personalità: ad esso gli ordinamenti giuridici contemporanei hanno pro- vato a dare una prima44 risposta con il riconoscimento costituzionale del­la libertà di coscienza. Di fronte alla legge e alla coscienza ci troviamo di fronte a valori assolu- ti; ed è certamente vero ehe «come la norma non puö essere annullata nella coscienza, cost la coscienza non puö essere appiattita nella norma; e la norma che autorizzasse la coscienza alla disubbidienza (ad obiettare, come si dice), in realtà tenterebbe di assimilarla al sistema ... mirerebbe a definirne limiti e consistenza»:45 corne da regola, appunto, ad eccezio- ne. E stata questa, sino ad ora, la prevalente fondazione ’liberale’ dell’obiezione: un caso eccezionale di esercizio concreto della libertà di coscienza, fondato sul convincimento della superiorità della morale, inte­sa in senso lato, sul diritto. 41 Corte Cost., sent. 19 dicembre 1991, n. 467, n. 4, in Dir. Eccl. CIII (1992), II, p. 102. 42 Cosî l'ha chiamata san Bonaventura, In II sent., dist. XXXIX, a. 1 q. 3 ad 3 neg. (Opera omnia, studio et cura PP. collegii a S. Bonaventura, t. II, Quaracchi, 1895), cit. da G. Lo CASTRO, erp. cit., p. 46. 43 N. LUHMANN, op. cit., (nt. 18), p. 298. 44 La dico prima, non soltanto perché — corne meglio si potrà osservare in se- giuto — la libertà di coscienza intesa tradizionalmente non offre l'orizzon- te, giuridico e culturale, più adeguato e compatibile per consentire alla 'normale' compresenza nell'ordinamento statuale della legge, che prescrive come obbligatorio un comportamento e al tempo stesso ne prevede l'adem- pimento altemativo (le c.d. opzioni di coscienza, pur esse riferibili, in quan­to coerenti alla dignità della persona umana, alla coscienza), ma per sotto- lineare corne nella tradizionale concezione liberale della libertà di coscien- za, molto abbia pesato la configurazione soltanto negativa dei diritti di li­bertà; concezione invece superata e arricchita, necessariamente, con la indi- viduazione, al positivo, dei diritti della seconda e successive generazioni. 45 Cfr. G. Lo CASTRO, Legge e coscienza, cit. (nt. 4), qui rispettivamente p. 15 e p. 26.

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