Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Presentazione del volume

PRESENTAZIONE: PÉTER ERDŐ, 1L D1RITTO CANONICO... 271 si puő porre la questione di fedeli orientali che volessero confessare ad un ministro latino dei peccati riservati, circostanza ehe, come sottolinea 1’autore, non risulta certo di scuola dal momento ehe molti fedeli orientali si trovano in una situazione di “diaspora” e frequentemente non possono raggiungere con facilitá il proprio confessore. Posto ehe il ministro latino non ha limiti di facol­­tá riguardo al tipo di peccato, egli assolve validamente e lecitamente. Il cardi­nale pone dunque la domanda: allora la riserva di peccati stabilita nel diritto orientale é da considerarsi inefficace nel sistema latino? Egli prospetta la solu­­zione ehe il vescovo latino riservi a sé 1’assoluzione di quei peccati ehe, nelle Chiese sui iuris piű diffuse nel suo territorio, sono riservati, stabilendo cosi una limitazione per i confessori latini. Questo, secondo 1’autore, potrebbe far-10 o mediante una legge particolare - al pari di quanto avviene nel diritto orientale o con un atto amministrativo, agendo nella facoltä di confessare ai sensi del can. 967 §2 CIC. Ma allora, in quest’ultima ipotesi, anche 1’ordinario del luogo - e non solo il vescovo - puö porre il divieto di assolvere peccati riservati. Entrambe queste misure sono plausibili ma, come giustamente sug­­gerisce il cardinale, é opportuno che esse vengano assunte dopo una consulta­­zione con i vescovi orientali competenti e, in caso si adotti lo strumento legi­slative, anche su decisione unanime della rispettiva Conferenza episcopale. Altre interessanti considerazioni canonistiche sui delicato rapporto tra cat­­tolici latini ed orientali in ambito liturgico-sacramentale - come anche sulla possibilitä ehe alcuni sacramenti della Chiesa cattolica possano essere ammi­­nistrati a fedeli non cristiani - sono contenute nell’ultimo contributo della Parte III dell’opera, ehe riporta una relazione del card. Erdő dal titolo: “Le li­­turgie orientali dopo la Sacrosanctum Concilium, aspetti teologici e liturgici”. Il volume contiene anche due interventi dell’autore in materia matrimonia­le, rispettivamente sull’impedimento per disparitä di culto e suile espressioni canoniche dei matrimonio nella storia. Nel primo si spiega come l’impedimento di disparitä cultuale abbia radici veterotestamentarie, per 1’esigenza di separare il popolo di Dio dai pagani. La sua configurazione nel Medioevo e in epoca moderna impediva proprio 11 matrimonio tra cristiani e giudei, benché non limitato a questi ultimi. In se­­guito al processo di secolarizzazione dei secolo seorso, le leggi civili hanno reso sempre piű possibile i matrimoni misti, pertanto 1’isti tuto é rimasto solo in ambito canonico e le condizioni per la dispensa si sono attenuate. Sui punto, le due vigenti codificazioni hanno norme analoghe. Il cardinale riporta il caso particolare dell’Ungheria in riferimento ad una precedente legge statale, in vigore fino al 1894, ehe sanciva la nullitá del matrimonio tra un cristiano e una persona di altra religione, norma ehe evidenzia l’influsso dei diritto canonico nella legislazione dello Stato, il quale in ogni caso considerava un valore so­ciale ehe le unioni matrimoniali avvenissero tra appartenenti alia stessa reli­gione. Sotto il profilo canonico, la ratio delEimpedimento da disparitä di culto

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