Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Presentazione del volume

270 PIERPAOLO DAL CORSO fedeli orientali di altro rito, quando tale sacramento fosse riservato al vescovo, e in ogni caso era loro severamente proibito di cresimare fedeli latini, anche in pericolo di morte. Ora vige una sostanziale uguaglianza, sotto questo profilo, tra ministri latini ed orientali, ma restano delle questioni aperte, legate ai di­versi contesti: é vero ehe il presbitero orientale puö confermare validamente fedeli latini, ma, al di Iá dei pericolo di morte, puö farlo a prescindere dalle condizioni di preparazione ed etá richieste nel diritto latino? II card. Erdő spie­­ga ehe tale conferimento sarebbe valido ma non lecito per cui il ministro orien­tale dovrebbe o astenersi o considerarlo un caso di vera necessita (cf. can. 695 CCEO). Per evitare attriti e problemi pastorali, é auspicabile la stipula di con­­venzioni soprattutto laddove tali casi non siano solo di scuola ma possano presentarsi con una certa probabilitá e frequenza. Viceversa, non si trova nel diritto orientale una disposizione ehe espressamente autorizzi i presbiteri latini a cresimare fedeli orientali in pericolo di morte. Come ben arguisce 1’autore, mancando altresi un divieto per i fedeli di ricevere il sacramento in tali casi, é plausibile ehe il presbitero lo conferisca validamente e lecitamente. Una delle peculiaritá del CCEO é 1’assenza di pene latae sententiae, ritenu­­te non conformi alia tradizione orientale, ma a differenza dei sistema latino vi sono dei peccati riservati, la cui assoluzione spetta solo a determinate autoritá, come ad esempio il vescovo eparchiale riguardo all’aborto. Il cardinale, nel secondo intervento della Parte III, segnala a tal proposito alcune stimolanti questioni inter-rituali ehe possono presentarsi nell’amministrazione della pe­­nitenza, sia tra le stesse Chiese orientali, sussistendo delle differenze nelle ri­­spettive discipline dei peccati riservati, sia tra le Chiese orientali e quella lati­na. Si pensi ad un fedele latino ehe si trovi a confessare un peccato ehe un confessore orientale non potrebbe assolvere perché riservato ad altra autoritá, secondo il proprio diritto. Salvo pericolo di morte, 1’assoluzione sarebbe in­valida. Certo vale anche per il sistema orientale la supplenza di facoltá in caso di errore comune o dubbio positivo (can. 994 CCEO), ma non si puö ricorrere a tale istituto se é certo il difetto della facoltá. O ancora puö capitare ehe un penitente latino si accusi di un peccato non riservato nel diritto orientale, ma per il quale é incorso in scomunica latae sententiae, ehe gli impedisce di rice­vere i sacramenti. Il card. Erdő, con acuta intuizione, spiega che in questo caso il sacerdote orientale assolverebbe validamente ma illecitamente, non per 1’in­tervento di una proibizione dei codice latino, il quale non si estende ai cattoli­­ci orientali, ma perché «1’effetto dei codice latino per gli orientali - come pure dei codice orientale per i latini - non si esaurisce nella forza obbligatoria di­­retta delle norme, che generalmente non esiste per loro, ma perché le leggi ehe determinano la condizione giuridica di una persona nella comunitá ecclesiasti­ca, hanno effetto vincolante indiretto per i superiori (o ministri di sacramento) di una Chiesa sui iuris diversa, i quali devono rispettare la capacitá o incapa­­citá di porre certi atti dei fedeli dell’altra Chiesa sui iuris» (p. 548). Viceversa,

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