Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)
Presentazione del volume
PRESENTAZIONE: PÉTER ERDŐ, IL D1RITTO CANONICO... 253 L’A. si sofferma poi sulla fisionomia pratica della certezza morale tra la certezza assoluta e la probabilitá, ed infine aífronta alcuni problemi canonicopratici, cioé il conflitto tra conoscenza personale e prove nel processo nonché la mancanza della certezza morale malgrado la presenza déllé prove. Sono pagine ebe mostrano la vasta conoscenza dell’A. non soltanto della letteratura canonica recente, ma anche dei secoli passati. Ritiene giustamente, perő, l’A. e lo dimostra. ehe il “Codice del 1983 ha aperto la possibilitá di superare, nella stragrande maggioranza dei casi ‘difficili’, la tensione che proveniva dal fatto ehe nel processo erano presenti seri elementi ehe dimostravano la veritá oggettiva dei fatti, ma ehe non potevano essere valutati come piene prove a causa di un certo formalismo giuridico” (p. 699). Conclude l’A.: “Nel nuovo diritto processuale canonico, non si é modificato il senso della certezza morale richiesta dal giudice, ma si sono moltiplicati i mezzi ehe aiutano ad evitare un conflitto tra la conoscenza personale del giudice, oggettiva e sicura e quello ehe risulta dagli atti e dalle prove. L’unico caso in un processo matrimoniale, in cui il giudice potrebbe trovarsi di fronte ad un conflitto dei genere é quello dei matrimonio di cui la nullitá sembra risultare dagli atti e dalle prove, ma della quale il giudice, per ragioni oggettive da lui conosciute, non puo essere convinto dell’invaliditá. In questa situazione il giudice - secondo la migliore tradizione canonistica - dovrebbe decidere secondo la veritá oggettiva malgrado le apparenze ehe possono provenire dalle formalita processuali. Dato che nella normatíva vigente sono presenti quasi tutti i mezzi necessari per costituire prova di un fatto ben conosciuto dal giudice, un vero conflitto di questo genere non deve presentarsi quasi mai” p. 700). Il Il terzo articolo é del 2002: Il processo canonico penale amministrativo. Mezzi possibili deU’efficacia del sistema penale canonico (pp. 701—719). Íratta, come indica il sottotitolo di questioni fondamentali e preliminari. L’A. é consapevole ehe ai “nostri giomi é un problema attuale quello deU’efficienza del sistema penale canonico” (p. 701), ma ritiene ehe il processo penale “possa servire come strumento efficace per il raggiungimento del fine della Chiesa e dei suo diritto ehe é la salvezza delle anime” (p. 703), tenendo conto ehe “questa salvezza non é soltanto la salvezza spirituale deli imputato, ma si riferisce al bene pubblico” (p. 703). Infatti, “la sostanza della normatíva vigente sui processo penale sempre dal punto di vista della possibilitá del raggiungimento dello scopo delle pene, cioé la riparazione dello scandalo e l’emendamento del reo (cfr. can. 1341) [...] puö richiedere - come ultima ratio - l’applicazione efficace delle pene” (p. 703).