Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Presentazione del volume

254 S.E.R. MONS. FRANS PANEELS, O.PRAEM. L'articolo indica, dopo queste premesse, dove trovare ie norme principali sui processo penale canonico sia nel CIC che nel CCEO. Poi espone Fanda­­mento dell’indagine previa, si sofferma sulla scelta deli’Ordinario dopo 1’in­­dagine previa, ed infine tratta dei processo amministrativo penale. Nel corso dell’esposizione mi hanno colpito particolarmente due cose. a) Sembra avere una importanza pratica speciale in alcuni paesi europei una certa contrattazione tra 1’Ordinario e il delinquente. “Tale soluzione puö esse­­re opportuna per esempio quando Fesecuzione della pena richieda anche un processo davanti al tribunale civile e Fesecuzione della sentenza civile risulti molto lenta o quasi impossibile. Per considerare un accordo di questo tipo come soluzione pastorale alternativa alFapplicazione della pena é necessa­rio ehe Faccordo realizzi sufficientemente tutte le finalitá della pena” (p. 712). Gli esempi concreti fanno davvero riflettere. b) L’A. indica chiaramente la necessitá di raggiungere la certezza morale circa il fatto dei delitto e Fimputabilita anche nel processo penale amministra­tivo per poter condannare Fimputato. Questa necessitá viene formalizzata nel­­la clausola al riguardo introdotto nel can. 1342, § 1, del nuovo - relativamente nuovo - Libro VI dei CIC, che entra in vigore il prossimo 8 dicembre: ”osser­­vato il can. 1720, specialmente per quanto riguarda il diritto di difesa e la certezza morale nelFanimo di chi emette il decreto a norma del can 1608”. Proprio perché questo contributo delPEminentissimo Autore puö rendere ancora oggi un ottimo aiuto agli operatori della giustizia, mi permetto al ri­guardo tre osservazioni: a) Nel 2002 si poteva scrivere ehe “Fazione criminale si estingue general­­mente in tre anni per prescrizione (cfr. c. 1362)” (p. 707). Per i delitti compiu­­ti dopo F8 dicembre p.v. la norma diventerá piü complicata: cfr. il nuovo can. 1362. b) L’A. asserisce ehe, qualora si tratti delFinflizione di una censura, il ter­mine ultimo per fare la legittima ammonizione previa... é quello precedente alFemanazione dei decreto” (p.717; cf. p. 719), ehe chiude il processo penale amministrativo. Ritengo che in ogni caso si debba assegnare alFimputato un congruo spazio di tempo per ravvedersi, prima di procedere öltre (cfr. can. 1347, §1). c) L’A. segue senza dubbio Fopinione di Antonio Calabrese, dove serive “che avvocati difensori non sono ammessi nel processo stragiudiziale. Questo non esclude perö che Faccusato riceve il sostegno di un avvocato o di un altro esperto come consulente” (p. 716). Sembra piü convincente Fopinione di Ve­­lasio De Paolis: “11 canone 1720 tace dei tutto su questo problema. Effettiva­­mente non sembra ehe nel processo amministrativo si debba necessariamente fare ricorso alia figura delFavvocato. Puö darsi ehe esso risulti dei tutto inutile (...) Ma ciö non significa ehe si possa negare all’accusato il diritto ad aveme uno, qualora egli lo desideri, per provvedere meglio alia sua difesa. Anzi (...),

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