Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Presentazione del volume

252 S.E.R. MONS. FRANS PANEELS, O.PRAEM. plice realtá ontologica occulta e il foro esterno, la seconda invece é la tensione possibile tra il foro interno e quello esterno (...)” (PP- 675-676); b) “II foro interno della Chiesa ha anch’esso un carattere giuridico. Giuridico, perché deve tener presente delle situazioni provenienti da norme giuridico-canoniche, da provvedimenti di autoritä ecclesiastiche (come le dispense e altre grazié, ecc.) e da altri atti giuridici (...)” (P- 676); c) “E (...) necessario riavvicinare in qualche forma istituzionale la realtá ontologica dei fatti soprattutto quelli dell’ordine della grazia e il piano sociale-giuridico. La forma concreta della distinzione dei foro interno e quello estemo é un mezzo specifico per il diritto canonico, proprio per il raggiungimento di questo scopo” (p. 678). Il secondo articolo nella parte dedicata al diritto processuale porta il titolo: La certezza morale nella pronuncia dei giudice. Problemi attuali (pp. 681 — 700). É stato pubblicato nel 1998. Probabilmente si tratta di una relazione te­­nuta in un convegno di canonisti dell’Europa centro-orientale. LMntroduzione delfarticolo sembra infatti insinuarlo. L’A. prima chiarisce la nozione di cer­tezza morale, poi esamina il suo ruolo nelle diverse situazioni decisionali e infine analizza i singoli problemi canonici ehe possono presentarsi al riguardo. Lo sfondo filosofico della nozione di certezza morale viene illustrato con riferimenti a San Tommaso d’Aquino, Descartes e Francisco Suárez. Per detta nozione nel diritto canonico, l’A. oifre prima alcuni cenni storici fino al famo­so discorso di Pio XII alia Rota Romana dei 1° dicembre 1942. Egli, poi pre­­senta la nozione nel diritto vigente, in specie nel can. 1608, da intendersi “nel senso della tradizione canonica, basata soprattutto al discorso sopra citato di Pio XII. Questo sembra aneor piü fondato se prendiamo in considerazione il fatto che Giovanni Paolo II ha ribadito, nel suo discorso alia Rota Romana del 4 febbraio 1980 (n. 6), ehe l’interpretazione della certezza morale data da Pio XII rimane autentica anche nella legislazione postconciliare” (p. 686). L’Eminentissimo Autore aggiungerebbe oggi, senz'alcun dubbio. Part. 247, §2 dell’Istruzione Dignitas connubii del 25 gennaio 2005: “Per conseguire la certezza morale necessaria per legge, non é sufficiente una prevalente impor­­tanza delle prove e degli indizi, ma occorre ehe resti del tutto escluso qualsia­­si dubbio prudente di errore, tanto in diritto quanto in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilitá del contrario”. Il paragrafo citato, infatti, riprende chiaramente la dottrina proposta da Pio XII. Nell’ulteriore riflessione sulla certezza morale e la spiegazione del can. 1608, PA. indica opportunamente, fra altri, ehe la “certezza morale non é una opinione soggettiva, ma deve essere oggettivamente fondata” (p. 688) e ehe tale oggettivitá comporta “ehe la certezza sia in grado di trasferirsi alie parti ed ai tribunali superiori per mezzo della motivazione della sentenza” (p. 688).

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