Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Presentazione del volume

244 GIANFRANCO GH1RLANDA, SJ comunque, dev’essere considerato elemento costituzionale fondamentale del­la Chiesa particolare, per cui si puo dire ehe non si puö dare la Chiesa partico­­lare senza esso5. A mio parere, data l’ontologica unitá nell’unico sacerdozio ministeriale, quindi la differenza solo di grado e non di essenza tra episcopato e presbiterato, si puo anche affermare ehe il vescovo diocesano faccia parte del presbiterio, tuttavia non come un primus inter pares, in modo che «la respon­­sabilitá della Chiesa particolare é affidata in solido a tutto il presbiterio con a capo il vescovo»6. Infatti, il Consiglio presbiterale ha la funzione di aiutare il vescovo, che ha la pienezza del sacramento e presiede alia Chiesa particolare, nel governo della diocesi, offrendogli i suoi consigli, ma non esercita una po­­testá. Potremo dire ehe il vescovo é alio stesso tempo all’intemo e di fronte al presbiterio. Questo mi sembra ehe corrisponda meglio all’evoluzione istitu­­zionale ehe si é avuta nella Chiesa con 1’episcopato monarchico e alia dottrina del Vaticano II. La natura del Consiglio presbiterale é consultiva in relazione al vescovo e rappresentativa in relazione al presbiterio. Si tratta, quindi, di un organo di partecipazione nel governo della diocesi, fondato sulla sacerdotale correspon­­sabilitá generale circa il bene pastorale della diocesi. La lett. circ. Presbyteri sacra 6 della Congregazione per il Clero, dell’ll apr. 1970, sposta la rappresentanza dai membri al Consiglio stesso, infatti «Consilium Presbyterale totum dioecesis Presbyterium exprimat oportet (...) Quare, indole repraesentativa Consilii efficitur, si in sinu eiusdem, quantum fieri potest repraesentantur», secondo diverse esperienze, vari ministeri (par­­roci, cooperatori, cappellani, ecc.), regioni e zone pastorali della diocesi, dif­ferenti etá e generazioni dei sacerdoti, ecc.7. Questa visione é quella assunta dal can. 495 §1: «(...) consilium presbyterale, coetus scilicet sacerdotum, qui tamquam senatus sit Episcopi, presbyterium repraesentans (...)» e dal can. 499: «Modus eligendi membra consiliipresbyteralis statutis determinan­dus est, ita quidem ut (...) sacerdotes presbyterii represententur, ratione habi­ta maxime diversorum ministeriorum variarumque doecesis regionum». Quin­di, la costituzione e la composizione concreta dei Consiglio presbiterale é determinata innanzitutto dalia rappresentanza dei presbiterio, la quale, tuttavia é da considerare in un duplice aspetto: da una parte il Consiglio fa le veci dei presbiterio perché questo possa aiutare il vescovo dandogli consigli e fornen­­dogli informazioni; da un’altra parte rappresenta lo stesso presbiterio come corpo ehe esercita il munus regendi, aiutando il vescovo nell’esercizio della sua potestas regendi, in quanto é impossibile per il vescovo udire tutti i presbi-5 Cf. Pieronek, T., Natura e funzioni dei Consiglio Presbiterale, in La Synodalité. La participa­tion au gouvernement dans I ’Eglise (Actes du VIP congrés international de Droit canonique; Paris, Unesco 21-28 sept. 1990) [L’Année Canonique, Hors série, II], Paris 1992. 705, 707. 6 Cf. Di Bernado, G., II consiglio presbiterale e il consiglio pastorale, 387. 7 Cf. AAS 62 (1970) 459-465. EV 3/2449-2476.

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