Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Presentazione del volume

IL DIRITTO CANONICO TRA SALVEZZA E REALTA SOCIALE 243 nella Chiesa rispetto a quello degli Apostoli. É sempre la stessa funzione dei ministero apostolico ehe i vescovi trasmettono ai presbiteri in grado subordi­nate, ma, dobbiamo notario, si tratta di trasmissione, perché, in virtu della loro ordinazione i presbiteri partecipano alia missione e al ministero di Cristo (cf. LG 28a: «Muneris unici mediatoris Christi participes») e quindi alia missione e al ministero degli Apostoli (cf. PO la; 2b; 7a). Allora, come i vescovi hanno la pienezza dei sacramento dell’ordine, il sommo sacerdozio, la somma del sacro ministero e la funzione dei ministero apostolico in pienezza, per svolge­­re la loro missione propria nella Chiesa attuale, ma in misura e grado limitati rispetto agli Apostoli, cosi i presbiteri ricevono la stessa funzione dei ministe­ro («munus ministerii»), ehe propriamente é quello degli Apostoli, ma ehe é come depositato nell’ordine episcopale, in grado subordinate, perché la mis­sione che essi debbono svolgere nella Chiesa é limitata rispetto a quella dei vescovi. Tra i vescovi e i presbiteri, allora, c’é una differenza di pienezza dei munus ministerii apostolid, ma non della potestá sacramentale di ordine. Infatti, dal-10 studio dei Vaticano II, condotto sugli Atti, si vede ehe esso, sulla base di testimonianze storiche, non ha voluto affermare che solo il vescovo é ministro della confermazione e del conferimento non solo del diaconato e dei presbite­­rato, ma neanche dell’episcopato, per cui la riserva al vescovo sarebbe di ca­­rattere canonico e non dommatico3. Comunque, in tale differente pienezza dei Punico munus ministerii apostolid consiste la differenza di grado e non di essenza ehe, sulla base della dottrina conciliare, possiamo dire ehe ci sia dal punto di vista sacramentale tra Pepiscopato e il presbiterato. La dottrina dei Vaticano II circa le relazioni tra presbiterio e vescovo non é uniforme. In alcuni testi viene sottolineato che formano un’unitá (LG 28a; specialmente AG 19c; CD 28a; PDV 74; 17); in altri si mette in rilievo piutto­­sto la distinzione e la subordinazione (LG 29a; PO 8a). Si pone la questione se 11 vescovo diocesano faccia parte del presbiterio, quindi del Consiglio presbi­­terale, oppure no. La risposta negativa si puö basare su Christus Dominus 11, quindi sul can. 369, in quanto la «cooperazione» che il presbiterio da al vesco­vo nello svolgimento della cura pastorale della pozione di popolo di Dio affi­­datagli, indica un rapporto streite tra il presbiterio e il vescovo, ma anche una vera distinzione; la risposta positiva si puö fondare su Lumen gentium 28b, ehe afferma ehe i presbiteri «unum presbyterium cum suo Episcopo constituunt», per cui il vescovo é a capo dei presbiterio, ma non dall’estemo4. Il presbiterio. 3 Cf. Acta Synodalia I/IV, 23; II/1,233; III/1,241; 215; III/VIII,64. Per tutta la questione, cf. il mio libro 11 sacramento dell'ordine e la vita dei chierici (cann. 1008-1054; 232-297), Roma 2019. 60-66. 4 Cf. Di Bernardo, G., 11 consiglio presbiterale e il consiglio pastorale e il consiglio diocesani nella normatíva vigente. Un’analisi a trent’anni dalia promulgazione del C1C (1983-2013), in Rassegna di Teológia 55 (2014) 386-388.

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