Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)
Presentazione del volume
IL DIRITTO CANONICO TRA SALVEZZA E REALTA SOCIALE 243 nella Chiesa rispetto a quello degli Apostoli. É sempre la stessa funzione dei ministero apostolico ehe i vescovi trasmettono ai presbiteri in grado subordinate, ma, dobbiamo notario, si tratta di trasmissione, perché, in virtu della loro ordinazione i presbiteri partecipano alia missione e al ministero di Cristo (cf. LG 28a: «Muneris unici mediatoris Christi participes») e quindi alia missione e al ministero degli Apostoli (cf. PO la; 2b; 7a). Allora, come i vescovi hanno la pienezza dei sacramento dell’ordine, il sommo sacerdozio, la somma del sacro ministero e la funzione dei ministero apostolico in pienezza, per svolgere la loro missione propria nella Chiesa attuale, ma in misura e grado limitati rispetto agli Apostoli, cosi i presbiteri ricevono la stessa funzione dei ministero («munus ministerii»), ehe propriamente é quello degli Apostoli, ma ehe é come depositato nell’ordine episcopale, in grado subordinate, perché la missione che essi debbono svolgere nella Chiesa é limitata rispetto a quella dei vescovi. Tra i vescovi e i presbiteri, allora, c’é una differenza di pienezza dei munus ministerii apostolid, ma non della potestá sacramentale di ordine. Infatti, dal-10 studio dei Vaticano II, condotto sugli Atti, si vede ehe esso, sulla base di testimonianze storiche, non ha voluto affermare che solo il vescovo é ministro della confermazione e del conferimento non solo del diaconato e dei presbiterato, ma neanche dell’episcopato, per cui la riserva al vescovo sarebbe di carattere canonico e non dommatico3. Comunque, in tale differente pienezza dei Punico munus ministerii apostolid consiste la differenza di grado e non di essenza ehe, sulla base della dottrina conciliare, possiamo dire ehe ci sia dal punto di vista sacramentale tra Pepiscopato e il presbiterato. La dottrina dei Vaticano II circa le relazioni tra presbiterio e vescovo non é uniforme. In alcuni testi viene sottolineato che formano un’unitá (LG 28a; specialmente AG 19c; CD 28a; PDV 74; 17); in altri si mette in rilievo piuttosto la distinzione e la subordinazione (LG 29a; PO 8a). Si pone la questione se 11 vescovo diocesano faccia parte del presbiterio, quindi del Consiglio presbiterale, oppure no. La risposta negativa si puö basare su Christus Dominus 11, quindi sul can. 369, in quanto la «cooperazione» che il presbiterio da al vescovo nello svolgimento della cura pastorale della pozione di popolo di Dio affidatagli, indica un rapporto streite tra il presbiterio e il vescovo, ma anche una vera distinzione; la risposta positiva si puö fondare su Lumen gentium 28b, ehe afferma ehe i presbiteri «unum presbyterium cum suo Episcopo constituunt», per cui il vescovo é a capo dei presbiterio, ma non dall’estemo4. Il presbiterio. 3 Cf. Acta Synodalia I/IV, 23; II/1,233; III/1,241; 215; III/VIII,64. Per tutta la questione, cf. il mio libro 11 sacramento dell'ordine e la vita dei chierici (cann. 1008-1054; 232-297), Roma 2019. 60-66. 4 Cf. Di Bernardo, G., 11 consiglio presbiterale e il consiglio pastorale e il consiglio diocesani nella normatíva vigente. Un’analisi a trent’anni dalia promulgazione del C1C (1983-2013), in Rassegna di Teológia 55 (2014) 386-388.