Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Presentazione del volume

IL DIRITTO CANONICO TRA SALVEZZA E REALTA SOCIALE 235 secoli precedenti, la designazione della Chiesa come Ecclesia societas iuridi­­ce perfecta - espressione sociopolitica applicata alio Stato sovrano e libero - era servita ai canonisti come riferimento concettuale per costruire un edificio sociale proprio ehe affermasse la sua originalitä3. Questa designazione aveva uno scopo apologetico di protezione. Era ne­cessario evitare ehe la Chiesa cattolica fosse assimilata a una societá, la cui organizzazione si basava sui concetto giuridico di libertá e autonómia degli individui. Nello stesso tempo, si doveva rispondere alle tesi protestanti ehe negavano le sue radici divine e 1’obbligo dei fedeli, per acquisire la salvezza, di sottomettersi alia giurisdizione dei ministri ordinati nell’ordine magisterial e governativo e a quella della grazia acquisita attraverso i sacramenti. III. Ius PUBLICUM ECCLESIASTICUM La Chiesa ha dovuto affermare un diritto innato (ius nativum) e libero di orga­­nizzarsi di fronte agli Stati (libertas Ecclesiae) ehe volevano imporle un ordi­ne interno per governarsi, un modo di organizzare le relazioni tra le persone, in particolare la concezione di un ordinamento fondato sui principio di prote­zione e di valorizzazione della sovranitá e dell’autonómia delle persone. Essa rivendicava il diritto di agire come una societá organizzata secondo i propri principi4. Potendo contestualmente fomire ex ipsa ordinatione divina tutti i mezzi di salvezza per i suoi membri attraverso coloro ehe avevano il compito di amministrare 1'intera societá costituita. A causa dell’importanza dei quadro sociopolitico delle discussioni, la dot­­trina de\YEcclesia societas iuridice perfecta ha accentuate in modo tutto par­ticolare gli aspetti giuridici dell’organizzazione ecclesiastica, in modo tutto speciale il carattere gerarchico della sua costituzione, quindi i due aspetti del­la mediazione sacramentale e della giurisdizione, facendo dei diritto canonico un vero e proprio ius publicum ecclesiasticum, non imposto dallo Stato, come nei Paesi protestanti dove 1’organizzazione delle chiese era il frutto delle ‘scel­­te’ dei diversi govemi e dei membri delle varie comunitá ecclesiali, ma propria della Chiesa cattolica. Accenno a questo per spiegare il motivo dei perché il diritto canonico ha assorbito, svuotato e soffocato il discorso ecclesiologico. La sua forza ha accantonato il pensiero tradizionale ecclesiologico ehe la Chiesa aveva sviluppato sulla propria natura. Di fatto, 1’ecclesiologia ha avuto 3 Minnerath, R., Le droit de I 'Eglise ä Ia liberti. Du Syllabus d Vatican II (Beauchesne, Le point théologique, 39), Paris 1982.207. Cf. de Valicourt, E., La sociitiparfaite. Un nouveau regard, in L ’annie canonique 58 (2016) 379-396. 4 de La Hera, A. - Munier, Ch., Le droit public ä travers ses definitions, in Revue de droit ca­­nonique 14 (1964) 32-63.

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