Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)
Ius canonicum
LA PARROCCHIA NELLA NUOVA ISTRUZIONE... 203 spirituale che é tra gli aspetti piü preziosi della figura tradizionale del parroco, e sül quale il nostro documento insiste sottolineando che deve essere tenuto presente nel configurare 1’organizzazione parrocchiale. 11 terzo schema é quello maggiormente innovativo, prevedendo la partecipazione alia cura pastorale di diaconi, religiosi, laici sotto la responsabilitá di un sacerdote (moderatore della cura pastorale). E uno schema applicabile solo a situazioni eccezionali, la dove mancano i sacerdoti. Non va inteso come uno strumento per promuovere il ruolo dei laici e non deve far dimenticare l’importanza di far crescere la partecipazione della comunitá parrocchiale nel suo insieme. Va evitato il rischio ehe il sacerdote moderatore eserciti solo una funzione liturgica mentre la reale direzione della parrocchia é svolta da laici. Si insiste sul fatto che si tratta di una “collaborazione” avente un carattere parziale rispetto alia piena cura pastorale, che presuppone il sacerdozio ministeriale. Inoltre é un incarico ad tempus, a differenza del ministero ordinato, che per natura sua é permanente. II laico o il religioso non sostituiscono il parroco, ma cooperano con lui in quei servizi che non richiedono il carattere sacerdotale. Questa collaborazione tuttavia non si riduce semplicemente a quei compiti, che un fedele puö svolgere giä in forza dei battesimo, ma si colloca nella linea di un servizio ai pastori e trova il suo fondamento in una specifica deputazione della Chiesa. Appare maggiormente significativo il ricorrervi nel caso di piü parrocchie con un numero insufficiente di sacerdoti, mentre la sua applicazione ad un’unica parrocchia, avente il proprio parroco, potrebbe creare ambiguitá circa il ruolo dei ministero dei sacerdote. II testo del can. 517 §2 accenna poi a due possibili opzioni: la “partecipazione all’esercizio della cura pastorale” puö essere affidata a un diacono o a un altro fedele oppure ad una “comunitá di persone”. Si tratta di due modelli diversi. II primo - nella linea delle esperienze di alcune nazioni - valorizza maggiormente le competenze di un singolo fedele, che perö rischia cosi di apparire come il sostituto dei parroco. II secondo fa invece riferimento a quella ehe potremmo definire una “ministerialitá di gruppo”, condivisa fra piü persone, ehe nasce dal tessuto vivo della comunitá e chiama alcuni membri di essa a prendersi cura della vita comunitaria, affiancando il sacerdote non residente (o ehe ha la responsabilitá di piü comunitá) con l’obiettivo di far crescere la partecipazione di tutti i membri della comunitá parrocchiale. II compito del sacerdote “moderatore della cura pastorale” (a cui spettano i poteri e le facoltá proprie dei parroco) non é marginale: la sua presenza é essenziale, perché assicura il carattere di “comunitá gerarchica”, ehe é peculiare della parrocchia. Egli infatti é chiamato a presiedere la/le comunitá parrocchiale/i e la cura pastorale esercitata dai suoi collaboratori. Egli non fa tutto, ma veglia a che tutto si faccia e ognuno faccia la sua parte. La norma del can. 517 §2 - definita rimedio straordinario (cfr. n. 89) - apre una prospettiva di grande interessé, ma si limita ad un’indicazione generale