Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)
Ius canonicum
198 FILIPPO IANNONE, O.CARM. 3. Unitä pastorale In molte diocesi é in atto un processo di ridefinizione del rapporto parrocchia-territorio, lo segnala in particolare il fenomeno déllé “unitá pastorali”26, al quale VIstruzione presta particolare attenzione. Öltre alPemergenza, a cui si tenta di dare una risposta, le unitá pastorali appaiono sempre piú 1’ambito in cui si sta sperimentando una realtá nuova ehe, facendo tesoro di una situazione di necessitá, cerca di dare risposte piú incisive ed efficaci. VIstruzione sottolinea la loro finalitá, che é quella di favorire la collaborazione tra parrocchie per una pastorale d’ insieme. Con Pespressione “unita pastorali’’ vengono denominate diverse esperienze di collaborazione tra parrocchie - nell’ambito di un vicariato foraneo-, ehe di luogo in luogo assumono caratteristiche diverse. Al di la di come venga intesa o realizzata, si sottolinea, deve essere evidente che 1 ’ “unitä pastorale ” non é una “nuova forma” di parrocchia e non la sostituisce. Si tratta piuttosto di una modalitá per realizzare alcune opere pastorali da parte di comunitá parrocchiali ehe si trovano nello stesso territorio e sono tra loro omogenee anche dal punto di vista sociologico. Esse infatti sorgono proprio per una maggiore organicitá della pastorale e per rispondere piú efficacemente alle sfide che Pattuale societá lancia all’evangelizzazione. Nell’ “unitä pastorale’’ intesa come collaborazione di piú parrocchie, si puö scorgere anche il volto della Chiesa- comunione. Infatti i confini delle parrocchie devono essere intesi sempre di piú come “ponti” che uniscono una comunitá all’altra e non “barriere” ehe le separano, perché ogni parrocchia é ontologicamente legata alia Chiesa particolare e ogni parrocchia insieme alle altre forma il tessuto vivo della diocesi. IV. CONSIGLI PARROCCHIALI In ognuno dei raggruppamenti ciascuna delle parrocchie conserva la sua entitá giuridica e quindi dovrá essere dotata degli organismi di partecipazione previsti dal diritto: consiglio pastorale e consiglio per gli affari economici (cfr. nn. 101-114). Riguardo ad essi VIstruzione fomisce utili chiarimenti ed “esplicitazioni”: circa il primo - si chiarisce- l’elasticitá della norma canonica permette che il Vescovo stabilisca ehe in caso di unitä pastorali ci sia un solo consiglio pastorale ovviamente rappresentativo di tutte le realtá che compongono l’unitá pastorale. Invece, riguardo al secondo ogni parrocchia conservando la soggettivitá giuridica avrá un proprio amministratore coadiuvato da un consiglio per gli affari economici (cfr. can. 1280). I suoi membri perö non necessariamente devono appartenere alia parrocchia stessa e nulla vieta che la mede-26 Cfr. Apostolorum Successores, n. 215.Cfr. Istruzione, nn. 54-60.