Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)
Ius canonicum
LA PARROCCHIA NELLA NUOVA ISTRUZIONE... 199 sima persona faccia parte di tale consiglio in piú parrocchie. Questo permette nelle unitá pastorali una condivisa applicazione dei criteri nell’amministrazione dei beni. I Consigli sono organi previsti come consultivi (cfr. nn. 102 § 2 e 113). Per una corretta comprensione ed applicazione di tale caratteristica mi pare sia utile tener presenti alcune riflessioni della Commissione Teologica Intemazionale, contenute nel documento27 La Sinodalitä nella Vita e nella Missione della Chiesa, ehe risultano di grande attualitá28. Nel citato documento si afferma ehe una Chiesa sinodale é una Chiesa partecipativa e corresponsabile. Nell’esercizio della sinodalitä essa é chiamata ad articolare la partecipazione di tutti, secondo la vocazione di ciascuno. La partecipazione si fonda sui fatto ehe tutti i fedeli sono abilitati e chiamati a mettere a servizio gli uni degli altri i rispettivi doni ricevuti dallo Spirito Santo. L’autoritá dei Pastori é un dono specifico dello Spirito di Cristo Capo per l’edificazione dell’intero Corpo, non una funzione delegata e rappresentativa dei popolo. Su questo punto, pero, - continua il testo - é opportuno fare qualche precisazione (n. 67). Una prima si riferisce al significato e al valore della consultazione di tutti nella Chiesa. La distinzione tra voto deliberativo e voto consultivo non deve portare a una sottovalutazione dei pareri e dei voti espressi negli organismi ecclesiali. L'espressione votum tantum consultivum, per designare il peso delle valutazioni e déllé proposte in tali sede avanzate, risulta inadeguata se la si comprende secondo la mens dei diritto civile nelle sue diverse espressioni. La consultazione ehe si esprime negli organismi ecclesiali é infatti diversamente qualificata, perché i membri dei Popolo di Dio ehe vi partecipano rispondono alia convocazione dei Signore, ascoltano comunitariamente ciö ehe lo Spirito dice alia Chiesa attraverso la Parola di Dio che risuona nell’attualitá e interpretano con gli occhi della fede i segni dei tempi. Per giungere a formulare le proprie decisioni, i Pastori debbono dunque ascoltare con attenzione i desideri (vota) dei fedeli. Il diritto canonico prevede ehe essi, in casi specifici, debbano operare solo dopo aver sollecitato e acquisito i diversi pareri secondo le formalitá giuridicamente determinate e che non devono discostarsi da essi senza una ragione prevalente29. L’Istruzione a sua volta ribadisce ehe (...) perché il servizio dei Consiglio pastorale possa essere efficace e proficuo, occorre evitare due estremi: da una parte, quello dei parroco ehe si limita a presentare al Consiglio pastorale decisioni giá prese, o senza debita informazione previa, oppure ehe lo convoca di rado solo pro forma', dall’altra, quello di un Consiglio in cui il parroco é solo uno dei membri, privato di fatto dei suo ruolo di pastore e guida della comunitá(n. 113). 27 Commissio Theologica Internationalis, Se synodalitate in vita ac munere Ecclesiae (2 mart. 2018): Communicationes L (2018) 180-236. 28 Cfr. in particolare i nn. 67-69 e 83-84. 29 Cfr. nn. 67-70 e anche il can. 127 §2, 2.