Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Ius canonicum

LA PARROCCHIA NELLA NUOVA ISTRUZIONE... 199 sima persona faccia parte di tale consiglio in piú parrocchie. Questo permette nelle unitá pastorali una condivisa applicazione dei criteri nell’amministrazio­­ne dei beni. I Consigli sono organi previsti come consultivi (cfr. nn. 102 § 2 e 113). Per una corretta comprensione ed applicazione di tale caratteristica mi pare sia utile tener presenti alcune riflessioni della Commissione Teologica Intemazio­­nale, contenute nel documento27 La Sinodalitä nella Vita e nella Missione del­la Chiesa, ehe risultano di grande attualitá28. Nel citato documento si afferma ehe una Chiesa sinodale é una Chiesa partecipativa e corresponsabile. Nell’e­­sercizio della sinodalitä essa é chiamata ad articolare la partecipazione di tutti, secondo la vocazione di ciascuno. La partecipazione si fonda sui fatto ehe tutti i fedeli sono abilitati e chiamati a mettere a servizio gli uni degli altri i rispettivi doni ricevuti dallo Spirito Santo. L’autoritá dei Pastori é un dono specifico dello Spirito di Cristo Capo per l’edificazione dell’intero Corpo, non una funzione delegata e rappresentativa dei popolo. Su questo punto, pero, - continua il testo - é opportuno fare qualche precisazione (n. 67). Una prima si riferisce al significato e al valore della consultazione di tutti nella Chiesa. La distinzione tra voto deliberativo e voto consultivo non deve portare a una sot­­tovalutazione dei pareri e dei voti espressi negli organismi ecclesiali. L'espres­­sione votum tantum consultivum, per designare il peso delle valutazioni e dél­lé proposte in tali sede avanzate, risulta inadeguata se la si comprende secondo la mens dei diritto civile nelle sue diverse espressioni. La consultazione ehe si esprime negli organismi ecclesiali é infatti diversa­­mente qualificata, perché i membri dei Popolo di Dio ehe vi partecipano ri­­spondono alia convocazione dei Signore, ascoltano comunitariamente ciö ehe lo Spirito dice alia Chiesa attraverso la Parola di Dio che risuona nell’attualitá e interpretano con gli occhi della fede i segni dei tempi. Per giungere a formu­­lare le proprie decisioni, i Pastori debbono dunque ascoltare con attenzione i desideri (vota) dei fedeli. Il diritto canonico prevede ehe essi, in casi specifici, debbano operare solo dopo aver sollecitato e acquisito i diversi pareri secondo le formalitá giuridicamente determinate e che non devono discostarsi da essi senza una ragione prevalente29. L’Istruzione a sua volta ribadisce ehe (...) perché il servizio dei Consiglio pastorale possa essere efficace e proficuo, occor­­re evitare due estremi: da una parte, quello dei parroco ehe si limita a presentare al Consiglio pastorale decisioni giá prese, o senza debita informazione previa, oppure ehe lo convoca di rado solo pro forma', dall’altra, quello di un Consiglio in cui il parroco é solo uno dei membri, privato di fatto dei suo ruolo di pastore e guida della comunitá(n. 113). 27 Commissio Theologica Internationalis, Se synodalitate in vita ac munere Ecclesiae (2 mart. 2018): Communicationes L (2018) 180-236. 28 Cfr. in particolare i nn. 67-69 e 83-84. 29 Cfr. nn. 67-70 e anche il can. 127 §2, 2.

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