Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Ius canonicum

LA PARROCCHIA NELLA NUOVA ISTRUZIONE... 197 i piú bisognosi (cc 528, 529 §1, 530).Per agevolare l’assistenza pastorale tra­mite un’attivitá comune, varie parrocchie limitrofe possono essere riunite in gruppi peculiari, quali sono i vicariati foranei detti anche decanati o arcipretu­­re o anche zone pastorali o Prefetture. Per la loro erezione restano valide le indicazioni offerte da Apostolorum Successores «l’omogeneitá dell’indole e le consuetudini della popolazione, le caratteristiche comuni del settore geografico (per esempio, un quartiere urba­no, un bacino minerario, una circoscrizione), la prossimitá geografica e storica delle parrocchie, la facilitá di incontri periodici per i chierici e altro, senza escludere gli usi tradizionali» (n. 217). É opportuno dotare i vicariati foranei di uno statuto comune, approvato dal Vescovo, ascoltato il Consiglio Presbite­­rale, ehe ne disciplini la costituzione e il funzionamento. 2. Zone pastorali Lo Schema, esaminato dal Gruppo di Studio per la revisione dei Codice “De Populo Dei” nella seduta dell’ll marzo 1980, comprendeva anche un canone nel quale si prevedeva il raggruppamento di piii vicariati foranei in distretti: Ubi utilitas curae pastoralis id suadet, diversi vicariatus foranei ab Episcopo dioces­­ano, audito item Consilio presbiterali, componantur in maiores districtus, qui distric­tus diocesani appellantur, quibus praefici possunt Vicarii episcopales. Il canone venne, poi, soppresso, perché non si ritenne (...) necessario scendere ad una normatíva di questo tipo, tanto piú ehe la costitu­zione dei vicariati foranei é facoltativa. Meglio ehe vi provveda il diritto particolare In effetti molte diocesi, anche a seguito della celebrazione di sinodi diocesani, hanno adottato tale struttura. I medesimi criteri ehe portano alia costituzione di foranie possono suggerire - secondo Ylstruzione-, in diocesi di una certa estensione, raggruppamenti di vicariati foranei, sotto il nome di zona pastora­le o diversamente denominati. Alia guida di ciascuna zona potranno porsi Vi­­cari episcopali, i quali abbiano potestá ordinaria per 1’amministrazione pasto­rale della zona in nome dei Vescovo, öltre a speciali facoltá che questi decida di afffdare loro, a norma dei c. 47624 25. 24 Communicationes XII (1980) 284-285, can. 224. 25 Cfr. Apostolorum successores, n. 219. Cfr. Istruzione, n. 61.

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