Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Ius canonicum

196 FILIPPO IANNONE, O.CARM. III. Raggruppamenti di parrocchie «La normatíva canonica mette in evidenza la necessitä di individuare all’inter­­no di ogni diocesi parti territoriali distinte, con la possibilitä che esse siano successivamente raggruppate in realtá intermedie tra la diocesi stessa e la sin­­gola parrocchia. In conseguenza di ciö, quindi, tenuto conto delle dimensioni della diocesi e della sua concreta realtá pastorale, si possono individuare varie tipologie di raggruppamenti di parrocchie» (Istruzione, n. 45). Al tema, ehe si puö ben considerare una sfida pastorale ai nostri giomi, spe­cie in quelle nazioni dove piü forte é la spinta secolaristica e il processo di scristianizzazione della societá, il documento dedica 19 numeri. Prova questa che si tratta di una delle problematiche a cui esso vuole rispondere dando in­­dicazioni puntuali ai Vescovi sui come procedere. In materia il Legislatore universale prevede: semplici forme di collabora­­zione tra parrocchie (cfr. i “peculiari raggruppamenti di parrocchie vicine” di cui al can. 374 §2), piü parrocchie affidate alio stesso parroco (can. 526), piü parrocchie affidate in solido ad un gruppo di sacerdoti (can. 517 §1), piü par­rocchie affidate ad un sacerdote con la collaborazione di laici, diaconi perma­nenti o religiosi/e (come singoli o come gruppo), a cui é affidata una parteci­­pazione alia cura pastorale (can. 517 §2). Ognuna di queste configurazioni incide in modo molto diverso sulla struttura giuridica della singola parrocchia. A partire da queste configurazioni codiciali e raccogliendo in particolare le disposizioni di Apostolorum successores, 1’Istruzione sviluppa una chiara nor­matíva in materia, cui brevemente di seguito facciamo riferimento. 1. Vicariati Foranei Il Codice stabilisce che «per favorire la cura pastorale mediante un’azione comune, piü parrocchie vicine possono essere riunite in peculiari raggruppa­menti, quali sono i vicariati foranei» (can. 374 §2), quindi per il Legislatore la loro costituzione non é un obbligo per il Vescovo, lo era, invece, secondo il Codice del 191723. L’organizzazione diocesana deve essere tale da facilitare ai parroci e ai loro collaboratori la realizzazione dei compiti che la disciplina canonica affida loro: la trasmissione della Parola di Dio, la celebrazione della liturgia e 1’amministrazione dei sacramenti — specialmente le funzioni dette “parrocchiali” — e la sollecita presenza pastorale accanto ai fedeli, soprattutto 23 Cosi recitava il can. 217 §1 del Codice del 1917: «Episcopus territorium suum in regiones seu districtus, pluribus paroeciis constantes, distribuat, qui veniunt nomine vicariatus foranei, deca­­natus, archipresbyteratus, etc. §2. Si haec distributio, ratione circumstantiarum, videatur impos­sibilis aut inopportuna, Episcopus consulat Sanctam Sedem, nisi ab eadem iam fuerit provi sum».

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